GPS 2026, c’è il ripescaggio
Obiettivo scuola
Supplenze GAE e GPS 2026/27, arriva il “ripescaggio”: l’algoritmo torna a considerare i candidati non nominati.
Una delle novità più importanti introdotte dall’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026riguarda i criteri utilizzati dall’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
A partire dall’anno scolastico 2026/2027 viene infatti introdotto il cosiddetto “ripescaggio”: in occasione di ogni nuovo turno di nomina, l’algoritmo dovrà tornare a considerare anche gli aspiranti già esaminati nei turni precedenti, ma rimasti senza incarico perché nessuna delle preferenze espresse risultava disponibile.
La novità riguarda le nomine da GAE e GPS effettuate attraverso la procedura Informatizzazione Nomine Supplenze, per la quale l’istanza delle cosiddette 150 preferenze può essere presentata dalle ore 14:00 del 16 luglio alle ore 14:00 del 29 luglio 2026.
Come funzionava l’algoritmo negli anni precedenti
Negli anni precedenti, una volta raggiunta la posizione di un aspirante, l’algoritmo verificava la disponibilità dei posti corrispondenti alle preferenze indicate nella domanda.
Qualora in quel momento non fosse disponibile nessuna delle sedi richieste, l’aspirante rimaneva senza incarico.
Il problema si manifestava nei turni successivi. Se, per effetto di una rinuncia o della comunicazione di nuove disponibilità, si fosse liberato un posto precedentemente richiesto dall’aspirante, l’algoritmo non tornava indietro per riesaminare la sua posizione.
La procedura ripartiva, infatti, dal candidato collocato dopo l’ultimo aspirante trattato nel turno precedente.
Di conseguenza, poteva accadere che un docente con un punteggio più elevato rimanesse senza nomina, mentre lo stesso posto veniva successivamente assegnato a un candidato con un punteggio inferiore, soltanto perché quest’ultimo non era ancora stato esaminato dall’algoritmo.
Cosa prevedeva l’Ordinanza n. 88/2024
Il precedente sistema derivava direttamente dalla formulazione dell’articolo 12, comma 10, dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024
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La disposizione prevedeva:
«Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura».
La norma stabiliva quindi espressamente che, nei turni successivi, si dovesse proseguire dalla posizione immediatamente seguente all’ultimo candidato trattato.
Ad esempio, se in un primo turno l’algoritmo aveva esaminato la graduatoria fino alla posizione 100, il turno successivo sarebbe ripartito dalla posizione 101, senza tornare a considerare gli aspiranti collocati nelle prime cento posizioni e rimasti senza incarico.
La nuova formulazione dell’Ordinanza n. 27/2026
L’articolo 12, comma 10, dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 modifica radicalmente questo criterio.
La nuova disposizione stabilisce:
«Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse».
Scompare, dunque, il riferimento agli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all’ultimo candidato trattato.
Al suo posto viene introdotto un criterio diverso: le disponibilità sopraggiunte devono essere attribuite agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non abbiano già ottenuto un incarico sulla base delle preferenze indicate nella domanda.
L’algoritmo torna indietro a ogni turno
Il significato della modifica è stato chiarito direttamente dal Ministero nella pagina informativa dedicata alle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027.
Tra le novità viene precisato che:
«Ad ogni turno, è previsto che l’algoritmo torni a considerare gli aspiranti già trattati e non soddisfatti nei turni precedenti».
Come funzionerà concretamente il ripescaggio
Semplificando, il nuovo meccanismo dovrebbe operare nel modo seguente:
- l’algoritmo esamina gli aspiranti secondo l’ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse;
- se nessuna delle preferenze indicate da un candidato risulta disponibile, l’aspirante rimane senza incarico;
- successivamente si determina una nuova disponibilità, ad esempio per effetto della rinuncia di un altro docente o per la disponibilità, specie per i posti di sostegno, di nuovi posti in deroga.
- nel nuovo turno l’algoritmo torna a considerare anche gli aspiranti già trattati e rimasti senza nomina;
- il posto viene assegnato al primo candidato utile, nel rispetto della graduatoria e delle preferenze espresse.
Non si ripartirà più dalla posizione successiva all’ultimo aspirante trattato, come avveniva con la precedente disciplina.
Supponiamo che il docente Rossi, collocato alla posizione 50 con 100 punti, abbia indicato nella domanda la scuola Alfa.
Quando l’algoritmo raggiunge la sua posizione, il posto nella scuola Alfa risulta già assegnato. Rossi, non avendo espresso altre preferenze disponibili, rimane senza incarico.
La procedura prosegue e arriva fino alla posizione 100.
Successivamente, il docente nominato nella scuola Alfa rinuncia e il posto torna disponibile.
Con il precedente sistema, il nuovo turno sarebbe ripartito dalla posizione 101. Rossi, pur avendo un punteggio superiore e avendo richiesto quella scuola, non sarebbe stato più considerato.
Con il nuovo meccanismo, invece, l’algoritmo dovrà tornare a esaminare anche Rossi. Se il docente è ancora privo di incarico e la scuola Alfa rientra tra le preferenze espresse, potrà ottenere la supplenza prima dei candidati collocati in posizione inferiore.
Chi può beneficiare del ripescaggio
Il nuovo meccanismo riguarda gli aspiranti che:
- siano utilmente collocati nelle GAE o nelle GPS;
- siano già stati esaminati dall’algoritmo in un turno precedente;
- non abbiano ottenuto alcun incarico;
- abbiano espressamente indicato nella domanda la sede o la preferenza che si rende successivamente disponibile;
- non siano incorsi in rinunce o in altre cause che impediscano la partecipazione ai turni successivi.
Il punto essenziale è che il candidato deve essere rimasto completamente privo di assegnazione.
Non è sufficiente che non abbia ottenuto la sede preferita o la tipologia di contratto considerata migliore.
Chi ha già ottenuto un incarico non viene ripescato
Il ripescaggio non costituisce un sistema di miglioramento della nomina già ricevuta.
L’articolo 12, comma 10, continua infatti a prevedere che l’assegnazione dell’incarico renda le operazioni di conferimento della supplenza non soggette a rifacimento.
- una sede collocata più in alto nell’ordine delle preferenze;
- una scuola più vicina;
- una supplenza al 31 agosto al posto di un incarico al 30 giugno;
- un incarico su un’altra classe di concorso o tipologia di posto ritenuta più conveniente.
Ad esempio, un docente che abbia ottenuto la decima preferenza non potrà essere successivamente trasferito sulla prima preferenza qualora questa si liberi in un turno successivo.
Le disponibilità sopraggiunte sono infatti destinate agli aspiranti che non siano risultati assegnatari di alcun incarico.
Il ripescaggio vale solo per le preferenze espresse
Il nuovo sistema non consente di ottenere una sede che non sia stata inserita nella domanda. La mancata indicazione di una scuola, di un comune, di un distretto o di una determinata tipologia di posto continua a essere considerata rinuncia limitatamente alla preferenza non espressa.
Pertanto, l’aspirante rimasto senza nomina potrà essere riesaminato nei turni successivi soltanto per:
- le scuole indicate analiticamente;
- i comuni o i distretti inseriti;
- l’eventuale preferenza provinciale;
- le classi di concorso e le tipologie di posto richieste;
- le tipologie di contratto e di orario per le quali abbia manifestato disponibilità.
Il ripescaggio non amplia automaticamente la domanda, ma permette di utilizzare nuovamente le preferenze già espresse qualora, in un turno successivo, si rendano disponibili posti compatibili.
Il caso degli spezzoni e il diritto al completamento
Una disciplina particolare riguarda gli aspiranti ai quali sia stato assegnato uno spezzone orario.
In linea generale, chi ha ricevuto uno spezzone è già assegnatario di un incarico e non può partecipare ai turni successivi per sostituirlo con una supplenza più favorevole. Resta però fermo il diritto al completamento dell’orario previsto dal comma 12 dell’articolo 12.
Il docente che abbia ottenuto una supplenza a orario non intero, in presenza delle condizioni previste dall’Ordinanza, può quindi essere nuovamente considerato per conseguire ulteriori spezzoni compatibili, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento.
Non si tratta, in questo caso, di un miglioramento o di una sostituzione dell’incarico già assegnato, ma del completamento dell’orario di servizio.
Quali disponibilità possono determinare un nuovo turno
Le ulteriori fasi di attribuzione possono riguardare le disponibilità che emergano successivamente, anche per effetto di:
- rinunce dei candidati nominati;
- mancata presa di servizio;
- rettifiche delle disponibilità;
- comunicazione di nuovi posti da parte degli Uffici scolastici;
- ulteriori posti autorizzati, ad esempio sul sostegno;
- disponibilità derivanti da part-time, aspettative o altre situazioni sopraggiunte.
Tali posti potranno essere utilizzati nei successivi turni di nomina, nei quali saranno nuovamente considerati gli aspiranti rimasti senza assegnazione.
Una novità attesa da anni
La modifica supera una delle criticità più contestate del precedente funzionamento dell’algoritmo. Con l’Ordinanza n. 27/2026, la semplice circostanza di essere già stati trattati dall’algoritmo non determina più l’esclusione definitiva dai successivi turni.
L’aspirante rimasto senza nomina conserva la possibilità di ottenere una delle preferenze espresse qualora questa si renda disponibile successivamente.
La novità non garantisce naturalmente l’assegnazione di un incarico: occorre sempre che si determini una disponibilità compatibile e che il candidato risulti il primo aspirante utile secondo la graduatoria.
Il principio, però, cambia radicalmente: dal 2026/2027 l’algoritmo non dovrà più limitarsi a proseguire dal candidato successivo, ma dovrà tornare a considerare, a ogni turno, gli aspiranti già trattati e non soddisfatti.
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