Assegnazioni provvisorie, anno di prova e part time
di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola
Assegnazioni provvisorie 2026/27, si può presentare domanda senza aver svolto l’anno di prova?
Cosa devono fare i docenti in part time?
Al via le domande di assegnazione provvisoria 2026/27: i docenti hanno tempo fino alle 23.59 del 23 luglio per presentare l’istanza. Chi ha un contratto a tempo indeterminato può fare richiesta anche senza aver superato l’anno di prova, ma chi è sottoposto al vincolo triennale deve rientrare nelle deroghe del CCNI. Ecco i motivi validi e come gestire il passaggio dal part-time alla cattedra intera.
Un lettore ci scrive: “Salve sono un docente, ieri ho seguito la vostra diretta, ma tuttavia non mi è ancora chiaro un aspetto: io non ho svolto l’anno di prova, ma sono con contratto a tempo indeterminato. Posso richiedere assegnazione provvisoria? Inoltre, attualmente sono in part time, ma a settembre non più: nella domanda non ho messo di essere in part-time, è corretto?”.
La riposta alla prima domanda è Sì, il collega può presentare istanza di assegnazione provvisoria poiché ha già un contratto a tempo indeterminato. Per i neoassunti da GPS con contratto a t.d. finalizzato al ruolo, invece, il superamento dell’anno di prova risulta determinante.
Il collega non specifica, però, l’anno di immissione, ma non avendo ancora svolto il periodo di formazione possiamo supporre che sia entrato da poco in ruolo e che quindi sia ancora nel vincolo triennale. Gli immessi in ruolo dall’a.s. 2023/2024, infatti, sono soggetti al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione in base all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. Pertanto, può presentare domanda solo usufruendo di una delle deroghe previste stabilite dal CCNI 2025/28:

genitori di figli minori di 14 anni (il requisito è soddisfatto anche se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda);
personale beneficiario dell’art. 21 (docente con disabilità, anche non grave, e un grado di invalidità di almeno il 67%);
personale con disabilità grave personale ai sensi dell’art. 33, comma 6 della legge 104/92;
personale che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge 104/92 (coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità);
c) personale che fruisce del congedo straordinario biennale per assistenza a familiare con disabilità (art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001);
d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile ai sensi della legge n. 118/1971;
e) figli che chiedono il ricongiungimento al genitore di età superiore a 65 anni (il requisito è soddisfatto anche se il genitore compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda)
Specifichiamo che i soggetti al vincolo possono presentare domanda provinciale; possono quella interprovinciale se in possesso di deroga
Motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria
Inoltre, ricordiamo che il requisito da cui non si può prescindere per poter presentare l’istanza, rimane il ricongiungimento familiare o, in alternativa, la tutela della salute. Nello specifico, la richiesta può essere avanzata in presenza di una delle seguenti motivazioni certificate:
ricongiungimento ai propri genitori.
ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016);
ricongiungimento a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una stabile convivenza anagrafica;
assistenza a parenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92), anche se non conviventi;
gravi esigenze di salute del lavoratore richiedente.
Assegnazioni provvisorie e part time
Il docente, attualmente in part time per l’a.s. 2025/26, ma non più dal 1° settembre 2026, chiede anche se nella domanda deve o meno indicare di essere in part time.
La risposta è No, non deve indicare nulla, perché dal prossimo anno scolastico 2026/27 si troverà in regime di orario intero, ricoprirà una cattedra oraria intera e pertanto la sua domanda dovrà essere trattata senza considerare più il part time. Tra le preferenze espresse, quindi, deve indicare cattedre intere e scegliere eventualmente se concorrere solo per COI (cattedre interne) o anche per COE (cattedre orario esterne).
Nel caso in cui, invece, anche per il prossimo anno 2026/27 il docente fosse stato ancora in part time, nella domanda avrebbe dovuto compilare necessariamente il punto 25 della sezione G2 denominata “ALTRE INDICAZIONI”. L’art 7, comma 10 del CCNI stabilisce che per il personale in part-time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
.



