Monetizzazione ferie, per i supplenti contano i diversi periodi dell’anno

di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore

Dalla Cassazione le indicazioni per il diritto dei supplenti alla monetizzazione delle ferie non godute.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 16525/2026) ha chiarito che per i docenti supplenti il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute deve essere valutato distinguendo i diversi periodi dell’anno scolastico. La decisione affronta un tema che negli ultimi anni ha generato numerose controversie e offre indicazioni operative rilevanti per scuole, lavoratori e amministrazioni.

Nel merito

Nel merito, i giudici hanno esaminato la disciplina delle ferie dei docenti a tempo determinato alla luce delle norme nazionali.

La Sezione Lavoro, pronunciandosi su tre rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dalla Corte d’appello di Torino con ordinanze del 5 e 6 novembre 2025 ed aventi ad oggetto le questioni se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste – se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva – sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni e se analogo principio valga anche per le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937 del 1977 indipendentemente da esplicita domanda del docente, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico, nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»;

«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico»”.

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