Assegnazione provvisoria, non nel comune di titolarità
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Assegnazione provvisoria 2026, non è possibile chiederla all’interno del comune di titolarità,
tranne alcuni casi eccezionali.
Assegnazione provvisoria nel Comune di titolarità
Come specificato dall’art.7, comma 1 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: “L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali“.
Per cui la docente titolare nel comune X non potrà chiedere assegnazione provvisoria in altre scuole del comune X di titolarità sia per la classe di concorso di titolarità e sia per posti di sostegno o altre classi di concorso per cui ha titolo. La suddetta docente avrebbe potuto, in via del tutto eccezionale, fare domanda di assegnazione provvisoria in altra scuola del Comune X solo se beneficiario di precedenza ai sensi dell’art.8 del CCNI mobilità annuale, solo nel caso che il Comune X fosse suddiviso in distretti subcomunali.
L’assegnazione provvisoria, è bene specificarlo, si chiede all’interno della provincia di titolarità oppure verso una sola altra provincia, non può essere chiesta sia per la provincia di titolarità e anche per un’altra provincia.
![]()
Risposta al quesito della docente
La docente che vorrebbe chiedere assegnazione provvisoria all’interno del comune di titolarità e il comune non è suddiviso in distretti subcomunali, anche se possiede la precedenza riferita all’art.21 o art.33, comma 6 della legge 104, non ha diritto a presentare questa tipologia di domanda. In virtù di tale precedenza invece avrebbe potuto chiedere assegnazione provvisoria da un distretto subcomunale a quello di residenza all’interno del medesimo comune di titolarità, solo nel caso eccezionale di un Comune metropolitano formato da più distretti.
.


