Ferie e permessi 3+6, CCNL e Tribunale di Vicenza

di Norberto Gallo, La Voce della scuola

3 giorni di permesso + 6 di ferie durante le lezioni:
il Tribunale di Vicenza chiarisce che il dirigente non può rifiutarli né modificarli.

 

Una sentenza del Tribunale di Vicenza — la n. 188/2026, sezione lavoro — torna utile per fare chiarezza su un istituto contrattuale che molti docenti conoscono male e che molte dirigenze applicano in modo discrezionale, quando non arbitrario: i giorni di assenza per motivi personali o familiari durante il periodo di lezioni.

Il CCNL del comparto scuola prevede due distinti strumenti per gestire le esigenze personali dei docenti di ruolo nel corso dell’anno scolastico. Il primo è il permesso retribuito per motivi personali o familiari: tre giorni all’anno, fruibili anche durante le lezioni, non assimilabili alle ferie ordinarie e non soggetti a valutazione di merito da parte del dirigente. Il secondo è la possibilità di richiedere fino a sei giorni di ferie ordinarie nello stesso periodo, cioè non nei mesi estivi o nelle sospensioni didattiche, ma mentre la scuola è in attività.

I due istituti si sommano e si integrano: in linea di principio, un docente può assentarsi fino a nove giorni lavorativi durante l’anno scolastico per ragioni personali o familiari, combinando permessi e ferie.

La differenza tra ferie ordinarie e disciplina speciale

Per comprendere appieno la decisione bisogna distinguere due situazioni diverse previste dal contratto scuola. Anzitutto ci sono le ferie ordinarie, quelle normalmente fruite nei periodi di sospensione delle lezioni. Se richieste durante l’anno scolastico dal professore, sono utilizzabili in presenza di condizioni organizzative, come la possibilità di sostituzione del docente o l’assenza di costi aggiuntivi per l’istituto.

Il caso di Vicenza: un rifiuto illegittimo e una modifica d’ufficio ancora più illegittima

Ma oltre a queste ferie ci sono quelle per motivi personali o familiari ed è proprio questo l’aspetto controverso, ora chiarito dal tribunale. In particolare, il contratto collettivo di riferimento prevede che:

  • i docenti abbiano diritto a 3 giorni di permesso retribuito, per motivi personali o familiari;
  • possano inoltre utilizzare fino a 6 giorni di ferie, durante le lezioni, per le stesse ragioni.

Su quest’ultimo punto ha fatto chiarezza la sentenza 188/2026, spiegando che quando le ferie sono richieste per ragioni strettamente riguardanti la sfera privata, non serve alcuna valutazione discrezionale del preside e non è necessario dimostrare esigenze particolarmente gravi. Parallelamente, il dirigente scolastico non può subordinare il via libera alla verifica preventiva dei costi o dell’organizzazione interna.

Questo vuol dire che il diritto della professoressa in causa con la scuola è pieno e indipendente da eventuali bilanciamenti con gli interessi amministrativi. Era per lei sufficiente presentare la richiesta di ferie e motivarla, anche con semplice autocertificazione.

Peraltro, nel caso concreto, il giudice ha anche sottolineato che la scuola disponeva già di strumenti per la sostituzione interna della docente di ruolo, rendendo ancora meno giustificabile il diniego.

La vicenda giudicata dal Tribunale veneto riguarda una docente a tempo indeterminato che aveva richiesto tre giorni di ferie per esigenze familiari durante il periodo di lezioni. La dirigenza ha prima negato la concessione, adducendo difficoltà di sostituzione e costi aggiuntivi, poi — passaggio ancor più grave sul piano giuridico — ha convertito d’ufficio l’assenza in congedo parentale, istituto del tutto diverso per natura, finalità e conseguenze sulla retribuzione e sulla carriera.

Il giudice ha annullato entrambe le decisioni. Il rifiuto è illegittimo perché i motivi organizzativi non possono prevalere su un diritto contrattuale pieno. La conversione unilaterale è illegittima perché il dirigente non ha alcun titolo per modificare la natura giuridica di una richiesta formalmente corretta.

Cosa può e cosa non può fare il dirigente

Il punto centrale della sentenza, destinato a fare giurisprudenza, riguarda l’ampiezza del controllo datoriale. Il dirigente scolastico, in presenza di una domanda di ferie o permesso per motivi personali o familiari, può verificare esclusivamente che la richiesta sia formalmente corretta: modulo compilato, date indicate, motivazione presente — non troppo generica, anche in autocertificazione. Non può invece entrare nel merito delle ragioni addotte, valutarne la fondatezza o la gravità, né bilanciare l’interesse del docente con esigenze organizzative, difficoltà di reperire supplenti o vincoli di budget.

Nel caso specifico, il giudice ha rilevato che le sostituzioni interne erano già previste dal piano dell’istituto: il rifiuto era dunque privo di qualsiasi base oggettiva, oltre che contrattualmente illegittimo.

Cosa fare in caso di diniego

La sentenza offre ai docenti uno strumento concreto. Chi si vede negare la fruizione di questi giorni — o subisce una modifica d’ufficio della propria richiesta — ha fondati motivi per impugnare la decisione. È consigliabile conservare copia della domanda protocollata, documentare per iscritto le motivazioni del rifiuto e rivolgersi in prima battuta all’organizzazione sindacale di riferimento. In caso di mancata soluzione, il ricorso al giudice del lavoro, alla luce di questa pronuncia, appare percorribile con buone probabilità di esito favorevole.

Una chiarezza che mancava

Ciò che rende rilevante questa sentenza non è la novità assoluta del principio — che è già nel contratto — ma il fatto che lo espliciti con una nettezza finora assente nella prassi. Nelle scuole italiane il diniego delle ferie durante le lezioni è pratica diffusa, quasi una consuetudine accettata. Il Tribunale di Vicenza ricorda che una consuetudine contra legem non diventa lecita per il fatto di essere diffusa.

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