La prova orale della nuova maturità: la griglia di valutazione
di Luciano Rondanini, Erickson
Cambiano i parametri che guidano i giudizi delle commissioni:
fino a cinque punti su 20 dipendono dalla maturazione dell’alunno.
1. Le principali novità dell’esame di maturità
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato l’annuale ordinanza riguardante l’esame di maturità che impegnerà le studentesse e gli studenti dell’istruzione secondaria di secondo grado nei mesi di giugno-luglio del 2026 nella fase conclusiva del loro percorso scolastico. Si tratta dell’Ordinanza ministeriale (O.M.) 26 marzo 2026, n. 54 (Esami di maturità per l’anno scolastico 2026-2027). Si rammenta che la legge 164/2025, di conversione del decreto-legge 127/2025, ha reintrodotto l’espressione «esame di maturità» al posto di «esame di Stato», denominazione che era entrata in vigore dopo la riforma Berlinguer nel 1997.
L’obiettivo di questo cambio è quello di valutare la crescita complessiva di studentesse e studenti, il loro grado di autonomia e di responsabilità.
L’esame conclusivo del ciclo secondario di istruzione è, infatti, finalizzato non solo alla valutazione delle conoscenze e delle competenze, ma a individuare e a valorizzare il grado di maturazione personale dell’alunna/o, in una prospettiva di sviluppo globale della persona.
Si richiamano sinteticamente le principali novità contenute nell’Ordinanza, già anticipate nell’articolo dello scrivente comparso su Grandangolo del 19 marzo 2026, L’esame di maturità: anno scolastico 2025-2026.
Nell’articolo 3 dell’O.M. si confermano i criteri di ammissione/esclusione dei candidati interniall’esame. Nello specifico si rammenta che
nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame di maturità. La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali;
.
nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di maturità;
nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di maturità.
Il credito scolastico
Nell’articolo 11 dell’O.M. 54/2026, si conferma che il punteggio massimo destinato al credito scolastico è di 40 punti, ripartito progressivamente come segue: fino a 12 punti per il terzo anno, 13 punti per il quarto e un massimo di 15 punti per il quinto anno.
Un’importante novità riguarda l’incidenza della valutazione del comportamento sulla determinazione del credito. L’Ordinanza specifica, infatti, che l’attribuzione del punteggio più alto all’interno della fascia spettante (basata sulla media dei voti) è subordinata a un voto di comportamento pari o superiore a nove decimi. Questa regola non si applica solo all’ultimo anno, ma riguarda anche gli studenti che frequentano attualmente il terzultimo e il penultimo anno.
Si rammenta che il punteggio del credito scolastico viene attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
Composizione della Commissione d’esame
Nell’articolo 12 dell’O.M 54/2026 si stabiliscono le modalità della nuova composizione dell’esame, precisando che
presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di maturità, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da due membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/ classi;
i competenti consigli di classe designano i commissari interni secondo i seguenti criteri: i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
2. Il colloquio
L’innovazione più rilevante del nuovo esame di maturità interessa la prova orale. Il colloquio, disciplinato dall’articolo 17 del D.lgs.62/2017, si prefigge la finalità di accertare il conseguimento del Profilo Educativo, Culturale e Professionale della studentessa o dello studente (PECUP). A tal fine la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente.
Nell’articolo 22 dell’O.M. n. 54/2026, si conferma quanto previsto dal D.M. 29 gennaio 2026, n.13, che all’articolo 2 disciplina le finalità, i contenuti e le fasi del colloquio. Nell’Ordinanza ministeriale sopra richiamata, si prevede che il colloquio si svolga su quattro discipline.
Il colloquio, si sottolinea nell’O.M. 54/2026,
ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente. Il colloquio prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all’art. 1, co.1, lettera b), del decreto ministeriale 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale.
È compito della commissione curare l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare. Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
Come negli anni precedenti, la parte conclusiva del colloquio è riservata alla discussione degli elaborati delle prove scritte.
In sintesi, il colloquio si articola nei seguenti momenti:
breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, basandosi anche sulle informazioni contenute nelCurriculum della studentessa e dello studente;
esposizione/argomentazione di temi relativi alle quattro discipline, oggetto della prova orale, sulla base di un approcciopluridisciplinare e interdisciplinare;
breve relazione o presentazione multimediale dell’esperienza Formazione Scuola-Lavoro (ex-PCTO);
verifica del possesso delle competenze relative all’educazione civica, così come definite nel curricolo d’istituto e nel documento del consiglio di classe;
analisi e discussione degli elaborati relativi alle due prove scritte.
La prova orale non dovrà tradursi in una semplice interrogazione, ma rappresentare un momento per valutare la capacità del candidato di raccordare le conoscenze acquisite, la sua maturità critica e il grado di responsabilità raggiunto al termine del ciclo scolastico.
3. Le griglie nazionali di valutazione
L’esigenza di uniformare i criteri di valutazione della prima e della seconda prova scritta è contenuta nell’articolo 17, comma 6 del D.lgs. 62/2017 in cui si afferma:
al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativamente alla prima e alla seconda prova scritta.
Con il decreto del 18 febbraio 2026 n. 28, il MIM ha aggiornato le modalità operative per la correzione delle due prove scritte dell’esame di maturità, comprese le nuove griglie di valutazione, così articolate:
la prima prova (Italiano): le griglie nazionali prevedono indicatori specifici per la coesione, la coerenza testuale, la ricchezza lessicale, la correttezza morfosintattica e l’ampiezza delle conoscenze culturali;
la seconda prova (Materia d’indirizzo): la valutazione si basa su griglie specifiche calibrate sulle discipline caratterizzanti comunicate nel mese di gennaio 2026 dal Ministero.
La griglia nazionale di valutazione della prova orale dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è stata introdotta in modo strutturato a partire dal 2019, in applicazione al D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e ai successivi decreti applicativi (MIUR, D.M. 1095/2019). Il decreto legislativo si prefiggeva l’obiettivo di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame che, in assenza di un riferimento nazionale, risultavano spesso disomogenei a tal punto da determinare rilevanti difformità nell’assegnazione del voto del colloquio, a seconda delle istituzioni scolastiche e, in molti casi, delle stesse commissioni nell’ambito della medesima scuola.
La griglia nazionale della prova orale è allegata, per la prima volta, all’Ordinanza Ministeriale, firmata dalla ministra Lucia Azzolina, del 16 maggio 2020, n. 10, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020.
Quella relativa all’anno scolastico 2024-2025 era articolata su cinque indicatori.
Ai primi tre (acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo; capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro; capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti) era prevista l’attribuzione per ciascuno fino a un massimo di 5 punti.
Agli ultimi due (ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera; capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali) si prevedeva di assegnare fino ad un massino di 2.50 punto per ciascuno.
Il totale del punteggio della prova orale poteva raggiungere fino a un massimo di 20 punti.
4. La griglia del colloquio dell’esame di maturità 2025-2026
Gilda Venezia
La griglia di valutazione della prova orale del nuovo esame di maturità per l’anno scolastico 2025-2026 è formulata su quattro indicatori, a ognuno dei quali possono essere attribuiti fino ad un massimo di 5 punti (sui 20 da assegnare complessivamente). Ciascun indicatore è articolato in cinque fasce di descrittori che vanno da un minimo di 0.50-1 fino ad un massimo di 5 punti.
I quattro indicatori sono i seguenti:
il primo: acquisizione dei contenuti e dei metodi delle quattro discipline oggetto del colloquio;
il secondo: capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite; padronanza lessicale e semantica, anche con riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera;
il terzo: capacità di argomentare in modo critico e personale;
il quarto: grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio.
I primi tre indicatori ricalcano le richieste espresse nelle griglie degli anni precedenti.
Il quarto costituisce un’inedita novità, in quanto ai membri della commissione si chiede di valutare il «grado di maturazione personale» della studentessa e dello studente sui seguenti 5 livelli (si veda Tabella 1).
Tabella 1
Griglia di valutazione dell’indicatore 4: grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità
I
Ha raggiunto un grado di maturazione molto parziale e un livello di autonomia e responsabilità incompleto. 0.50 – 1
II
Ha raggiunto un limitato grado di maturazione e di autonomia; necessita di guida e di supporto per gestire scelte e responsabilità.
1.50 – 2.50
III
Ha raggiunto un apprezzabile livello di maturazione; è in grado di assumere decisioni autonome e gestire con sicurezza scelte personali.
3 – 3.50
IV
Ha raggiunto un alto grado di maturazione, autonomia e responsabilità; è capace di riflettere criticamente sulle proprie scelte e sul proprio agire.
4 – 4.50
V
Ha raggiunto un elevato grado di autonomia e maturazione personale; sa gestire responsabilità significative in modo esemplare per gli altri.
5
5. Le criticità
La valutazione richiesta sull’ultimo indicatore porrà non pochi problemi ai commissari d’esame.
Innanzitutto, occorre rilevare che la commissione è composta da quattro docenti, di cui due esterni, e dal presidente, pure esterno. I membri che conoscono i candidati, di fatto, sono solo i due insegnanti interni.
Come possono gli altri componenti farsi un’idea della maturità di un giovane che non conoscono solo dopo aver corretto due prove scritte e averlo ascoltato nel corso del colloquio della durata di circa 50-60 minuti?
Si pone, poi, un secondo ordine di problemi riguardante le tipologie di scuole frequentate.
Come si può attribuire lo stesso punteggio di «maturità» allo studente che ha frequentato scuole elitarie del centro di una città rispetto a chi ha compiuto l’intero quinquennio in realtà di periferia e con utenze spesso con problemi e poco seguite dalle famiglie?
La stessa espressione «esame di maturità» nasconde l’insidia di trasformare una parte del colloquio in una «prova sulla persona». La Costituzione, a questo proposito, è chiara; nell’articolo 33 si afferma che «è prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi».
Aver riesumato l’espressione «maturità» significa che la scuola deve aiutare la persona, senza per questo stabilire che la medesima possa (debba) essere valutata.
Non a caso, i padri costituenti hanno utilizzato l’espressione «esame di Stato», un principio neutro, poiché denotava che non si trattava di un esame sullo studente, con rischi di scadere in valutazioni di stampo moralistico.
L’indicatore che richiede di valutare il «grado di maturazione, autonomia e responsabilità» raggiunto dalla diplomanda e dal diplomando è oggetto di molte critiche. Il pedagogista Pier Cesare Rivoltella, ordinario di Didattica e Tecnologie dell’educazione all’Università di Bologna, giudica la nuova griglia di valutazione dell’orale una misura rigida e basata su una logica meramente quantitativa. Come possono essere «misurate» in un colloquio l’autonomia, la maturazione personale e la responsabilità, che sono disposizioni fondamentali della mente?
La valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari, in linea teorica, è un’operazione relativamente strutturabile. Misurare, invece, la maturazione personale con parametri oggettivi è decisamente problematico. Si rischia di introdurre un criterio altamente soggettivo, affidato alla sensibilità dei membri della commissione.
La maturità di una persona, infatti, non è una categoria a sé stante ed essendo una componente fondamentale della struttura psicologica di un individuo è difficilmente oggettivabile e misurabile in modo univoco. Peraltro la natura del colloquio restringe notevolmente lo spazio di gestione concesso allo studente, rendendo ancora più difficoltoso una valutazione della sua personalità.
Ogni studente, infatti, cresce in contesti diversi, affronta esperienze differenti, sviluppa autonomia e responsabilità in modi difficilmente comparabili e riconducibili a criteri prettamente misurativi.
.

