Mobilità docenti: tensioni sul contratto integrativo 2025-28
di Erminia Rota, ItaliaOggi
Il blocco della certificazione del contratto sulla mobilità crea allarme tra i docenti. Le deroghe sono giudicate incompatibili con il PNRR, minacciando i diritti acquisiti e la continuità didattica
Il panorama delle relazioni sindacali si fa teso con l’apertura ufficiale delle trattative per il triennio contrattuale 2025-2027. Domani, 11 marzo, l’Aran ha convocato le organizzazioni per avviare l’apertura ufficiale delle trattative, partendo dalla delicata partita economica. L’obiettivo è chiaro: ottenere entro fine anno, in tempi brevi e senza alcun arretramento normativo, l’erogazione degli arretrati e degli aumenti tabellari per tutelare il potere d’acquisto del personale scolastico.
Se il primo contratto rinnovato con l’attuale governo nel 2022 aveva portato un aumento medio mensile di 123 euro, il secondo 2022/24 150 euro, il triennio 2025/27 punta a 143 euro in più al mese.
Le tensioni sulla mobilità e i vincoli di permanenza
Parallelamente, si infiamma il fronte della mobilità. Nonostante la natura triennale del contratto siglato lo scorso anno, l’amministrazione scolastica dovrà procedere a una revisione delle deroghe ai vincoli di permanenza e c’è chi teme un drastico restringimento dei diritti dei docenti. I sindacati sono stati convocati per l’11 marzo al MIM.
Il nodo del Pnrr e la continuità didattica
Il blocco della certificazione del contratto integrativo sulla mobilità 2025-2028 è ormai uscito dal riserbo delle stanze sindacali e crea allarme tra i docenti. Da una parte le deroghe concordate oltre un anno fa, dall’altra il rigore imposto dagli organi di controllo: Ministero dell’economia e Funzione pubblica. Purtroppo, mentre il testo negoziale ampliava le tutele per i docenti, i revisori di Stato hanno negato il visto di legittimità.
Le deroghe sono state giudicate incompatibili con gli impegni assunti dall’Italia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che pone la continuità didattica a pilastro ineludibile della riforma scolastica. Il dispositivo, che può interrompere alcune tutele già pattuite, si trova nel Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 all’articolo 18, comma 1, lettera a).
Le restrizioni ai trasferimenti interprovinciali
La norma interviene sul Decreto legislativo su reclutamento 59/2017, dettando che eventuali criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale solo “nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR”. In punta di diritto, questa clausola rappresenta una vera e propria tagliola.
Leggendo con attenzione questo testo aggiornato, emerge chiaramente una strategia doppia: da un lato, la norma concede di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione, rigorosamente all’interno della provincia di appartenenza, oppure di accettare supplenze annuali. Dall’altro lato, alza un muro sui trasferimenti definitivi e sulla mobilità interprovinciale. Per chi vuole cambiare scuola definitivamente o spostarsi di provincia, le uniche scappatoie restano tassative: esubero, sovrannumero o legge 104, ma solo per fatti sopravvenuti. Subordinando l’autonomia sindacale ai rigidi target europei, il tavolo negoziale diventa un sorvegliato a vista da Bruxelles.

