Mobilità 2025/26, documentazione per la deroga al vincolo carente

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Se dopo l’accesso agli atti si scopre che la documentazione per la deroga al vincolo è carente si rettifica l’esito della mobilità.

 

Un docente X che non ha ottenuto la mobilità interprovinciale richiesta, ci aveva chiesto cosa potesse fare nei confronti di un docente Y della medesima classe di concorso che invece ha ottenuto il trasferimento nella medesima provincia richiesta dal docente X, nel dubbio della regolarità della sua documentazione. Abbiamo consigliato al docente X di fare una richiesta motivata di accesso agli atti, per conoscere, da persona controinteressata, tutta la documentazione. Il docente X ha seguito il nostro consiglio ed ha ottenuto tutti gli atti del docente Y, scoprendo che avrebbe dovuto avere la deroga al vincolo di mobilità per coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001, ma non ha mai fruito di tali permessi perché non ha fatto in tempo nemmeno a presentare nell’Istituto di titolarità l’istanza di fruizione di tali permessi per la nonna e che non esiste nessuna convalida di tali permessi della Ragioneria territoriale dello Stato.

 

Quali sono le deroghe al vincolo

Considerato quanto previsto dall’art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Documentazione non adeguata

È necessario sottolineare che nel CCNI mobilità 2025-2028 sulla questione deroghe, all’art.2, comma 6 è scritto chiaramente quanto segue: ” Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità. La predetta documentazione/ certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità”.

In buona sostanza il docente Y avrebbe dovuto documentare la richiesta fatta alla scuola della fruizione dei permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 per assistere il parente, nel caso specifico la nonna, e allegare la dichiarazione del legame di parentela con il soggetto disabile e la convivenza.

Il non avere prodotto questa documentazione rende la deroga non ammissibile e quindi il trasferimento da annullare.

Ecco cosa può accadere

L’Ufficio scolastico provinciale che ha commesso l’errore di non controllare la correttezza della documentazione della deroga, in autotutela interviene alla rettifica dell’esito della mobilità, e verificando quali altri movimenti sono concatenati all’atto di rettifica, modificando così gli esiti della mobilità 2025/2026 e comunicando, tramite sistema SIDI con gli altri uffici scolastici provinciali coinvolti.

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