Permessi elettorali per il personale scolastico

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Quali sono e cosa accade se la scuola fosse una sede di seggio elettorale.

 

Siamo in prossimità di una serie di appuntamenti elettorali importanti che riguardano le elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio, con possibili ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. È importante ricordare, per la sua portata nazionale, anche l’appuntamento dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, su temi importanti come il lavoro e la cittadinanza. Vediamo quali permessi elettorali spettano ai docenti e personale Ata impegnati ai seggi elettorali.

Permessi retribuiti per il personale scolastico

Ai sensi dell’art.119 della legge 361/1957, l’attività prestata presso i seggi elettorali è equiparata a tutti gli effetti all’attività lavorativa, e per cui non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

Bisogna sapere che le norme per il personale scolastico impegnato nelle operazioni di voto a qualsiasi titolo, si trovano nell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla legge n. 53/90, e nell’art. 1 della Legge 29/1/1992, n. 69. Ai sensi delle norme su citate esiste il beneficio di assentarsi dal servizio scolastico per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti ed è garantita per le intere giornate di costituzione dei seggi.

I componenti del seggio elettorale o i rappresentanti di lista, hanno anche diritto al recupero compensativo delle giornate non lavorative di impegno ai seggi. Nell’esempio di questa tornata elettorale il 25 maggio e l’8 giugno è domenica, quindi queste giornate non lavorative vanno recuperate da parte del lavoratore, assentandosi un giorno infrasettimanale da concordare con il dirigente scolastico, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Non è possibile invece recuperare la giornata libera. È utile sapere che se il sabato la scuola è chiusa, tale giornata è da considerarsi una giornata non lavorativa e quindi può essere richiesto il riposo compensativo. La norma riferita al riposo conservativo è l’art.35 del DPR n.3 del 9 febbraio 1957.

Se la scuola è sede elettorale

Se la scuola dovesse chiudere, perché sede del seggio elettorale, allora il personale docente e ata può considerare il servizio da prestare come assolto. Il principio giuridico per cui il servizio non va recuperato e risulta assolto è disposto dall’art.1256 del Codice Civile. In buona sostanza tale norma civilistica afferma che “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. Quindi i docenti e il personale Ata che non possono svolgere servizio in quanto la scuola è sede di seggio, è come se il servizio lo avessero prestato e non dovranno recuperare le ore di lavoro non svolte.

Se invece la scuola è solo parzialmente chiusa, ma ci sono plessi, non sede di seggio, che restano attivi, allora i docenti e il personale Ata assegnati a questi plessi dovranno svolgere il regolare servizio. Il personale scolastico assegnato ai plessi chiusi, salvo diverse disposizioni del dirigente scolastico (motivate e regolamentate tramite contrattazione di Istituto), potranno ritenere di avere assolto al proprio servizio anche non recandosi nel luogo di lavoro.

.

Condividi questa storia, scegli tu dove!