Viaggi d’istruzione, niente obblighi e né tutele

La Tecnica della scuola

Scuola e viaggi d’istruzione, i Docenti per i diritti umani:  prestazioni non obbligatorie e responsabilità giuridiche senza tutele. I profili di colpa in caso di eventi lesivi.

 

Un “allarme sistemico”, e non un “evento episodico o contingente”. Deve essere letta così, secondo il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, la progressiva sospensione dei viaggi d’istruzione, delle visite formative e delle attività extrascolastiche. Tale tendenza, scrive il CNNDU in una nota, è “emersa con particolare evidenza in alcune realtà territoriali”, e rivela “una criticità strutturale del rapporto di lavoro docente, nella parte in cui l’ordinamento affida aprestazioni aggiuntive, giuridicamente non obbligatorie, funzioni formative considerate ormai essenziali per il diritto allo studio”.

Come si inquadrano i viaggi d’istruzione

“Nel sistema delle fonti del diritto”, prosegue il Coordinamento, “la prestazione lavorativa del docente è definita dal contratto collettivo nazionale, che individua in modo tassativo le attività obbligatorie e distingue queste ultime dalle attività aggiuntive, subordinate a consenso espresso. L’accompagnamento degli studenti in viaggi d’istruzione e attività esterne si colloca chiaramente in questa seconda categoria, configurandosi come prestazione eccedente l’orario di servizio e caratterizzata da un contenuto professionale qualificato. Qualsiasi ricostruzione che tenda a ricondurre tali attività a un presunto dovere implicito del docente si porrebbe in contrasto con i principi di tipicità e legalità che regolano il pubblico impiego”.

I profili di colpa in caso di “eventi lesivi”

“Sul piano delle responsabilità giuridiche“, si legge ancora nella nota, “la posizione del docente accompagnatore è tutt’altro che marginale. L’esercizio della vigilanza sugli studenti in contesti esterni all’istituzione scolastica comporta un ampliamento dell’area di rischio giuridico, sia in ambito civile sia in ambito penale. La responsabilità ex art. 2048 del Codice Civile, unitamente ai possibili profili di colpa in caso di eventi lesivi, attribuisce al docente una posizione di garanzia che non può essere considerata neutra né priva di conseguenze personali. Tale posizione di garanzia, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, esige un livello di attenzione e controllo particolarmente elevato, difficilmente conciliabile con l’assenza di un inquadramento contrattuale adeguato“.

“Responsabilità senza una retribuzione adeguata”

“In questo contesto, il profilo retributivo assume una valenza giuridica essenziale”, fa notare il CNNDU. “L’articolo 36 della Costituzione non si limita a sancire un diritto soggettivo alla retribuzione, ma impone un criterio di proporzionalità tra prestazione lavorativa e compenso, chevincola in modo stringente anche il datore di lavoro pubblico. Pretendere lo svolgimento di attività caratterizzate da un’estensione temporale significativa, da una continuità di presenza e da un’elevata esposizione a responsabilità giuridiche senza una retribuzione adeguatae proporzionata si traduce, sul piano sostanziale, in una forma di prestazione lavorativa non correttamente remunerata, incompatibile con i principi costituzionali e con le regole fondamentali del diritto del lavoro“.

“Rischio gratuità o sacrificio individuale”

“L’argomento secondo cui tali attività sarebbero giustificate dalla ‘funzione educativa’ o dalla ‘missione’ del docente introduce una pericolosa commistione tra piano etico e piano giuridico“, attacca il Coordinamento. “In uno Stato di diritto, la funzione pubblica non può essere esercitata al di fuori di un perimetro normativo chiaro e non può fondarsi su presupposti di gratuità o di sacrificio individuale. L’ordinamento non ammette che a responsabilità giuridicamente rilevanti corrispondano obblighi informali o prestazioni rese in assenza di una disciplina contrattuale esplicita”.

Una carenza di regolazione normativa

“La conseguenza di questa ambiguità è sotto gli occhi di tutti“, evidenzia il Coordinamento. “Il sistema scolastico viene esposto a conflitti ricorrenti, nei quali il diritto allo studio degli studenti e il diritto a una prestazione lavorativa equamente retribuita dei docenti vengono percepiti come interessi contrapposti. Tale contrapposizione, tuttavia, non è fisiologica, ma deriva da una carenza di regolazione normativa. In un assetto giuridicamente coerente, i diritti fondamentali non si elidono reciprocamente, ma vengono garantiti attraverso strumenti normativi adeguati”.

“Serve adeguamento del contratto collettivo”

“Il Coordinamento ritiene pertanto “necessario un intervento di livello nazionale che affronti in modo esplicito e sistematico la disciplina delle attività extrascolastiche, collocandole all’interno di un quadro contrattuale certo, uniforme e conforme ai principi costituzionali. Solo unadeguamento del contratto collettivo e delle relative fonti attuative potrà ricondurre tali attività nell’alveo della legalità, garantendo agli studenti la continuità dell’offerta formativa e ai docenti la tutela della propria dignità professionale e giuridica“.

La funzione educativa della scuola

“La scuola, in quanto amministrazione pubblica e luogo di formazione alla cittadinanza, non può tollerare al proprio interno pratiche che l’ordinamento giuridico esclude in ogni altro settore del pubblico impiego“, concludono dal CNNDU. “Il rispetto del principio di legalità, della proporzionalità retributiva e della responsabilità giuridica non è un ostacolo alla funzione educativa della scuola, ma ne costituisce il presupposto imprescindibile”.

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