Supplenze docenti 2025/26, il diritto al completamento

Orizzonte Scuola

Si può completare lo spezzone solo è conferita una supplenza a orario non intero in assenza di disponibilità di posti interi.

 

In questi giorni gli Uffici Scolastici hanno avviato la procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 da GaE e GPS: alcuni docenti hanno già ricevuto uno spezzone, in base alle preferenze espresse nella domanda presentata entro lo scorso 30 luglio. Come sarà possibile completare?

Completare lo spezzone: come?

Il primo riferimento normativo nell’OM n. 88 del 24 maggio 2024 è l’art. 12 comma 13

“L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.”

Questo è importante soprattutto per coloro che hanno inserito preferenze sintetiche, scegliendo anche lo spezzone e ottenendolo pur in presenza di cattedre intere nelle posizioni successive.

Inoltre bisogna leggere l’art. 12 comma 12

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante.

Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.

Pertanto l’aspirante che nel turno di nomina al quale ha partecipato ha ottenuto uno spezzone ha diritto al completamento se e solo se si verificano le seguenti condizioni:

  • Lo spezzone (da 7 a 17 ore) è stato attribuito per mancanza di posti interi e non per soddisfacimento delle preferenze espresse in domanda;
    .
  • Eventuali spezzoni che si rendono disponibili nei successivi turni di nomina sono compatibili con quanto indicato dall’aspirante nella propria domanda in riferimento alle classi di concorso ed alle sedi per il completamento. Per es.  se il docente ha inserito nella domanda  “completamento spezzone su stessa cdc e/o stesso comune” non potrà ottenere individuazione su spezzoni presenti su cdc diversa da quella della prima assegnazione (neppure se abilitato e in posizione utile nella relativa graduatoria) o su comune differente.
    .
  • Il completamento è possibile sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria). Pertanto, il docente che abbia ottenuto spezzone di 10 ore su cdc della scuola secondaria di secondo grado non potrà essere individuato su altro spezzone superiore alle 8 ore.
    .
  • il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria
    .
  • gli Uffici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante;
    .
  • il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
    .
  • il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondete personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.
    .

Pertanto, il docente che abbia ottenuto spezzone di 10 ore su cdc della scuola secondaria di secondo grado non potrà essere individuato su altro spezzone superiore alle 8 ore.

Il completamento è possibile soltanto con altri spezzoni orario e non è possibile frazionare le disponibilità. Ed è proprio l’OM 88/2024 a disporre quanto detto.

Condividi questa storia, scegli tu dove!