Supplenze docenti per l’anno scolastico 2022/23, quando è possibile rimandare la data della presa di servizio.
Luigi Rovelli
Supplenze docenti per l’anno scolastico 2022/23, in merito alla data di presa di servizio gli aspiranti supplenti dovrebbero prendere servizio il 1° settembre, ovviamente a condizione che le operazioni di conferimento degli incarichi terminino entro quella data. Che dire, invece, quando l’assegnazione della supplenza avviene dopo il 1° settembre?
Supplenze docenti per l’anno scolastico 2022/23, quando si può rimandare la presa di servizio
La data della presa di servizio, nel caso in cui il conferimento dell’incarico avvenga dopo il 1° settembre, è indicata nella mail inviata nella casella di posta dell’aspirante supplente e/o nell’avviso pubblicato dall’Ufficio Scolastico: tale data sarà quella di riferimento per la decorrenza della nomina giuridica ed economica della supplenza.
Domande supplenze, comunicazione esiti e presa di servizio
La circolare annuale delle supplenze fornisce delle indicazioni in merito al possibile differimento della presa di servizio, da parte dell’aspirante supplente. Qui, infatti, leggiamo:
‘È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio)’.
In buona sostanza, il differimento della presa di servizio è contemplato per motivi derivanti da maternità, interdizione per gravi complicanze della gestazione, malattia o infortunio.
In caso di differimento della presa di servizio, l’aspirante supplente non percepirà la retribuzione sino a quando non prenderà effettivo servizio. Nel contratto, infatti, si pone come decorrenza giuridica la data del 1° settembre o comunque la data della nomina e decorrenza economica.
L’articolo 9 del DPR 3/1957 (TU sul Pubblico Impiego) indica, infatti, quanto segue:
‘La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina’.
In merito al possibile differimento della presa di servizio non riguarda le situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego: tali incompatibilità vanno eliminate prima della sottoscrizione del contratto. Il personale individuato per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato (o indeterminato), infatti, deve risultare svincolato da ulteriori rapporti di lavoro.