Supplenze annuali: il dilemma dell’ART 36 CCNL 2007

“To be or not to be? That is the question”

Questo era il dubbio che attanagliava il personaggio di Amleto di fronte alla sua decisione di intervenire per vendicare la morte del padre per mano di suo zio Claudio.

Con le dovute proporzioni, un dilemma simile sta interessando il mondo della scuola in relazione alla possibilità di applicare l’ART 36 del CCNL (che consente a docenti già di ruolo di accettare un incarico di supplenza su altra classe di concorso o ordine di scuola) a chi è stato immesso in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21, quindi soggetto al vincolo di permanenza pluriennale nella sede di titolarità.

La confusione è totale con applicazioni difformi da provincia a provincia.

Il tutto deriva da una norma di legge del 2019 (legge 159/19, Ministro Bussetti) che, per tutti i neo immessi in ruolo,  ha introdotto il tanto discusso vincolo di permanenza nella sede di titolarità in nome del principio di continuità didattica.

Inizialmente il vincolo era quinquennale e veniva categoricamente stabilito che i futuri neo immessi in ruolo avrebbero dovuto rimanere nella sede loro assegnata per complessivi 5 anni prima di poter fare domanda di trasferimento di qualsiasi tipo.

In seguito alle proteste provenienti da tutto il mondo della scuola, il Parlamento è intervenuto varie volte per modificare questa norma; questi interventi però, sono sempre stati frutto di compromessi che, senza eliminare il principio di vincolo di permanenza, hanno modificato il testo di legge iniziale tramite emendamenti avulsi dal contesto, creando così quella confusione interpretativa cui oggi assistiamo.

Il testo completo della norma sul vincolo di permanenza ad oggi è il seguente:

ART 13 COMMA 5 DL59 2017 (CON MODIFICHE ART 19 COMMA 3 SEXIES DL 4/22 CONVERTITO IN LEGGE 25/22)

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione  scolastica  ove  ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere  nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e  classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di  prova, cui si aggiunge, per i soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per  completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  limitatamente  a fatti sopravvenuti successivamente al termine di  presentazione   delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Il  docente  può presentare, in ogni  caso,  domanda  di  assegnazione  provvisoria  e utilizzazione nell’ambito della  provincia  di  appartenenza  e  può  accettare il conferimento di supplenza per l’intero  anno  scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo))

Si vede quindi come, a partire di un testo rigido che prevedeva la cancellazione da tutte le graduatorie per la stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, si sia giunti ad un testo che lascia ampi margini di manovra pur confermando il principio di vincolo di permanenza che, da quinquennale, è diventato triennale.

E’ proprio in virtù di questa dicotomia che nasce la confusione imperante riguardo la questione.

A tutti sfugge la logica di un testo che in prima battuta afferma che i neo immessi in ruolo devono rimanere per 3 anni in una stessa scuola ed essere cancellati dalle graduatorie nelle quali sono inseriti per poi dire esattamente il contrario consentendo loro, in ogni caso, di andare a prestare servizio in altra scuola anche sotto forma di supplenza sulla base dell’art 36 CCNL 2007.

Leggendo alla lettera il nuovo testo si capisce che i neo immessi in ruolo dal 2020/21:

sono obbligati, per 3 anni, a mantenere la titolarità nella sede loro assegnata all’atto della nomina in ruolo

– all’atto del superamento dell’anno di prova (non della nomina) vengono cancellati dalle graduatorie cui sono iscritti

– possono fare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzo nell’ambito della provincia di appartenenza

– possono reinserirsi nelle GPS da cui sono stati cancellati (in altra classe di concorso o ordine di scuola) e prendere una supplenza sulla base dell’ART 36 CCNL del 2007.

Arcano risolto.

fad infodocenti

Condividi questa storia, scegli tu dove!