Supplenze 2022/23, chi potrà inviare domanda MAD? (Bozza Ordinanza Ministero)

Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, disposizioni Ministero dell’Istruzione sulle domande di Messa a disposizione (BOZZA ordinanza).

Supplenze da GPS per l’anno scolastico 2022/23, le decine di migliaia di docenti precari che devono aggiornare la propria posizione nelle Graduatorie Provinciali sono ancora in attesa dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, ordinanza che sarà, comunque, pubblicata entro breve tempo. Quali potrebbero essere le novità riguardanti le modalità di presentazione della domanda di Messa a disposizione per il prossimo anno scolastico?

Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, disposizioni per l’inoltro della domanda di Messa a disposizione

Come noto, le supplenze annuali (sino al 31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno) sono conferite tramite scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento: qualora queste risultassero già esaurite, si attingerà dalle GPS. Se anche queste dovessero risultare esaurite, si passerà alle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda, invece, le supplenze temporanee, queste vengono conferite direttamente dai dirigenti scolastici tramite scorrimento delle graduatorie di istituto, secondo ordine di fascia ovvero:

  • I fascia, dove sono inseriti i docenti GaE;
  • II fascia, dove sono presenti gli aspiranti supplenti di prima fascia GPS;
  • III fascia, dove sono inclusi i docenti della seconda fascia GPS.

Nel caso in cui anche le graduatorie di istituto risultino esaurite, il dirigente scolastico ricorrerà agli elenchi degli istituti scolastici viciniori. Qualora tale procedura non dovesse portare ancora all’individuazione del potenziale supplente, si ricorrerà all’esame delle domande di Messa a disposizione.

Cosa dice la bozza della nuova ordinanza del Ministero?

Le MAD, sinora, non sono state soggette ad alcuna regolamentazione se si fa eccezione al DM N. 51/2021 riguardante gli elenchi aggiuntivi alle GPS. La nuova ordinanza ministeriale (per ora si tratta solo di una bozza, è opportuno ricordarlo) che regolamenterà il conferimento degli incarichi di supplenza per l’anno scolastico 2022/23, all’articolo 13 (comma 23), in relazione all’attribuzione delle supplenze brevi e temporanee, indica quanto segue:

‘Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo’.

Ne deriva che la supplenza in questione va attribuita all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità, a patto che questi non sia inserito in nessuna graduatoria delle scuole della provincia o altra provincia. Una disposizione che, come avvenuto in precedenza, non mancherà di sollevare polemiche: il Ministero dell’Istruzione, lo scorso anno (vedi Nota N. 29502 del 27 settembre 2021), ha concesso una deroga a questa disposizione che, in ogni caso, si è ripresentata nella bozza della nuova ordinanza.

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