Supplenti e permessi 150 ore diritto allo studio
di Sabrina Maestri, Scuola in Forma
Permessi diritto allo studio: le 150 ore possono essere concesse
anche ai supplenti (con alcune precisazioni). Come e quando fare domanda.
È ancora presto per parlare di permessi per poter godere delle 150 ore per il diritto allo studio, ma alcuni docenti già stanno pensando di poterne avere bisogno. Bisognerà attendere probabilmente ancora un mese prima che si conoscano le tempistiche per poter presentare domanda. Intanto vediamo di chiarire alcuni dubbi circa le modalità di richiesta, le scadenze, con riguardo anche ai supplenti. Di seguito i dettagli.
Diritto allo studio: cosa sapere
La domanda per usufruire dei permessi delle 150 ore per il diritto allo studio può essere presentata indifferentemente da docenti di ruolo e precari. Per questi ultimi i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico di supplenza e alle ore di servizio effettivamente prestate.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale all’inizio dell’anno scolastico. (così come stabilisce il DPR 395/1988). Quanto alle modalità di fruizione, ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio), e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate dai contratti integrativi regionali, che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
Per poter presentare domanda occorre attendere che l’Usp di riferimento pubblichi il bando con l’apertura delle istanze e le precise scadenze. La domanda dovrà essere presentata alla Segreteria scolastica della scuola di servizio, la quale la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.
I permessi potranno essere fruibili nell’arco dell’anno solare (non scolastico) successivo a quello della richiesta, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 per quanto riguarda quelli che verranno richiesti tra poche settimane.
Per quali corsi sono fruibili i permessi?
A livello schematico i corsi per i quali si può godere dei permessi delle 150 ore sono i seguenti:
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studioproprio della qualifica di appartenenza;
. - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico);
. - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
. - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario.
Non sono da escludere i corsi online, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni da parte dei docenti:
- presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
- l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
Il CCIRvento sui permessi per il diritto allo studio 2025/27