Stipendi docenti
Emissione ed esigibilità
L’emissione e l’esigibilità rappresentano rispettivamente l’inizio e la fine della procedura relativa al pagamento delle competenze.
- Ordinaria: elaborazione stipendio mensile;
- Urgente: elaborazione arretrati a credito o stipendi relativi a periodi passati;
- Speciale: elaborazione competenze personale scuola e volontari Vigili del fuoco e altre tipologie particolari di arretrati.
L’esigibilità rappresenta invece la data in cui viene effettuato l’accredito del pagamento presso il proprio istituto di credito.
Si tratta quindi della fase in cui l’importo spettante si rende disponibile al beneficiario.
Le date di esigibilità sono le seguenti.
- 23 di ogni mese: rata ordinaria;
- 27 di ogni mese: rata ordinaria comparto Sanità;
entro 10 giorni lavorativi dal termine Emissione Urgente e Speciale.
Assegno per il nucleo Familiare
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, ogni mese in busta paga, a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e di quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (per esempio, la cassa integrazione).
La misura è legata principalmente al reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annuali indicati dalla legge e rivalutati ogni anno in base agli indici Istat.
Come è definito l’importo dell’assegno
L’importo dell’assegno dipende da tre fattori:
- il reddito del nucleo familiare;
- le fasce di reddito stabilite dalla legge.
A differenza degli ultimi 2 anni, importi e limiti di reddito contenuti nelle tabelle sono variati a causa dell’aumento dell’1,1% dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat.
Le tabelle degli assegni familiari sono suddivise in base alla tipologia di nucleo familiare. Ogni tabella è poi suddivisa in base al numero dei componenti il nucleo e infine in base agli importi del reddito familiare. Il periodo di riferimento è quello dell’anno precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.