Sostituzione degli insegnanti per assenze fino a dieci giorni, solo sui posti comuni della secondaria obbligatorio utilizzare l’organico dell’autonomia
da CISL Scuola
Tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio per il 2026 (art.1, comma 515, Legge 199/2025), il Ministero dell’istruzione e del merito ha emanato, in data 27 febbraio 2026, la nota 2129, riguardante la copertura di eventuali assenze del personale docente di durata fino a dieci giorni.
In particolare, viene precisato che:
- per la copertura delle supplenze temporanee su posto comune fino a dieci giorni nella scuola secondaria di primo e di secondo grado i dirigenti scolastici sono tenuti a utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia, fatto salvo motivate esigenze di natura didattica;
- per la copertura delle supplenze temporanee nella scuola primaria e sui posti di sostegno i dirigenti scolastici hanno la possibilità (ma non l’obbligo) di utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia.
