Sicurezza e salute a scuola, il DVR
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Obblighi del RSPP di redigere una seria valutazione dei rischi e del dirigente scolastico di consegnare il DVR al RLS.
All’inizio di ogni anno scolastico le scuole sono impegnate nell’elaborazione di un documento sulla valutazione dei rischi, redatto e firmato dal dirigente scolastico. È utile ricordare che è proprio il dirigente scolastico a dovere redigere questo importantissimo documento, avvalendosi, se lo desidera, di una figura professionale interna o esterna alla scuola (RSPP), ma poi la responsabilità giuridica sarà sempre del dirigente scolastico per quanto riguarda la sicurezza e la salute nella scuola.
Redazione del DVR e ruolo RLS
Quindi come abbiamo detto in premessa, l’onere della redazione del DVR è in capo al dirigente scolastico e si tratta di un obbligo non delegabile. Tuttavia, il dirigente scolastico, ai fini della sicurezza è definito datore di lavoro, e può farsi assistere tecnicamente da consulenti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il medico competente.
Nelle scuole esiste, nominata dalle RSU elette, la figura del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che va consultato dal dirigente scolastico per conoscere tutte le criticità strutturali di sicurezza e salute della scuola. È bene ricordare che il ruolo del RLS non è quello di condividere gli oneri dirigenziali, ma è una figura di controllo per la tutela della sicurezza e salute dei docenti e di tutto il personale. Si tratta quindi, anche se con spirito collaborativo e costruttivo, di una controparte che vigila sul rispetto delle norme dettate dal testo unico sulla sicurezza e sul rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e salute nel lavoro a scuola e anche fuori dall’edificio scolastico.
Obbligo del dirigente scolastico
In capo al dirigente scolastico, l’obbligo di “adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l’incolumità dell’utenza”, come stabilito chiaramente. Ciò significa che, a seguito di valutazione del rischio, il dirigente può inibire lo svolgimento di attività in ambienti la cui struttura o impianti non siano rispondenti alla normativa di sicurezza o anche isolarli impedendone l’accesso.
Se per esempio il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, individua come rischioso l’accesso in alcuni laboratori della scuola, per mancanza di vie di fuga, per mancanza di agibilità e di un corretto sistema di aerazione, questa situazione deve essere valutata nel documento di valutazione dei rischi e il ds ha l’obbligo di adottare tutte le misure idonee all’incolumità di docenti, asistenti tecnici e studenti.
Se per esempio una via di fuga non ha il collaudo e non è stata costruita a norma, magari la scala antincendio ha evidenti criticità tecniche, allora tale disfunzionalità deve entrare nel DVR e il dirigente scolastico deve adoperarsi a risolvere il grave problema di sicurezza.
Se nelle aule, sopra la cattedra, passano dei tubi idraulici che conducono l’acqua ad alta temperatura ai radiatori, anche questo rappresenta un grave prericolo che mette a rischio la sicurezza dei lavoratori della scuola. Anche in questo caso la criticità va segnalata nel DVR.
DVR deve essere consegnato al RLS
Conoscere il rischio consente di ridurlo e gestirlo con opportuni provvedimenti organizzativi. Redigere il DVR non è un mero adempimento burocratico, bensì serve per creare uno strumento operativo – in costante revisione – utile a migliorare le condizioni dell’ambiente in cui si vive e lavora.
Ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera o), del d.lgs. 81/2008, il dirigente scolastico deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato solamente in azienda.
I dati previsti alla suddetta lettera r) sono i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.