Scuola, niente Dad per gli alunni positivi e nessun controllo della febbre all’ingresso

I chiarimenti del ministro in sette Faq: con il raffreddore in classe, ma con mascherina. Misure di tutela particolari per gli alunni fragili.

L’emergenza sanitaria è terminata, e con essa anche le lezioni online. Il chiarimento, ulteriore, è arrivato oggi, 28 agosto, da parte del ministero dell’Istruzione, che ha emanato una nuova nota, con sette Faq allegate. Gli alunni positivi, quindi, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata? «No – è la risposta del ministero -. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS CoV 2 che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021 2022». Ma vediamo, punto per punto, le risposte dell’Istruzione alle scuole.

Con raffreddore in classe, ma con mascherina

Il ministero ricorda che è consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. «Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre», fa notare il ministero, il quale aggiunge che «gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria».

Mascherine a prof fragili, chi vuole può proteggersi

Il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid «utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente». Il documento prevede inoltre che «anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi».

Ecco le sette faq del ministero.

1) Quali misure sono le misure precauzionali previste per i soggetti confermati positivi?

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS CoV 2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento.

) Permangono i monitoraggi Covid?

Sì. In continuità con gli anni precedenti, si conferma l’attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione. Con successiva nota verranno fornite alle Istituzioni scolastiche le istruzioni operative per la compilazione della rilevazione che verrà resa disponibile prima dell’inizio delle lezioni.

3) È necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi?

A partire dal 1° settembre 2022 per il contesto scolastico non sono previste norme speciali connesse al virus SARS CoV 2. Alla luce, pertanto, dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’aggiornamento del quadro normativo occorre procedere ad una verifica che consenta di valutare una eventuale modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Dirigente scolastico integra il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

4) Per accedere ai locali scolastici sono previsti controlli sullo stato di salute, ad esempio misurazione della temperatura corporea?

No, per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche. Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS CoV 2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del medico di base/pediatra, opportunamente informato. A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID 19 sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa

5) Quali sono gli adempimenti di competenza del dirigente scolastico in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria?

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, «Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le presenti linee guida». Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6) Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata?

No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS CoV 2 che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021 2022.

7) Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari?

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS CoV 2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.

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