Scuola nega il bullismo, ma un’e-mail svela gli atti vessatori: studente promosso

 

da sinergie di scuola

 

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Secondo il TAR Puglia, i docenti devono tener conto del contesto che in qualche modo può compromettere il rendimento.

Bullismo

L’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, n. 539 del 17/11/2025 ha accolto il ricorso dei genitori di uno studente e ne ha disposto l’ammissione con riserva alla classe successiva. La decisione è arrivata dopo che il Tribunale ha riscontrato una manifesta contraddittorietà negli atti dell’Istituto, il quale, pur avendo bocciato l’alunno per risultati insufficienti, aveva ignorato o negato l’esistenza di un grave contesto di vessazioni e bullismo che ne aveva compromesso il rendimento.

La bocciatura e le prove insufficienti

La battaglia legale è iniziata dopo che il Consiglio di Classe, nel giugno 2025, aveva disposto la non ammissione dello studente. Sebbene un primo decreto cautelare avesse permesso al ragazzo di sostenere gli esami di recupero, i risultati sono rimasti negativi: ha ottenuto 4 in Matematica, 4 in Scienze e biologia, 4 in Chimica e lab., e 3 in Tecnologie informatiche e lab. Il Consiglio di classe straordinario, riunitosi in seguito a ulteriori ricorsi, ha confermato la non ammissione anche dopo una rinnovata istruttoria.

Il vizio sostanziale: la sottovalutazione del bullismo

I genitori hanno continuato a sostenere che il giudizio di non ammissione fosse viziato da un deficit di istruttoria perché la scuola non aveva adeguatamente valutato l’intero percorso scolastico del figlio, segnato da “vessazioni subite a scuola dai compagni”.

Il TAR ha dato loro ragione, ritenendo che il giudizio fosse affetto da un “grave vizio di motivazione e di manifesta contraddittorietà”.

La chiave della controversia è emersa quando il Collegio ha disposto l’acquisizione di una specifica e-mail: nella determinazione finale, la scuola aveva sostenuto che “all’interno della classe non sono mai emerse dinamiche relazionali problematiche tali da far pensare a episodi sistematici di esclusione, emarginazione o violenza tra pari”. Questa affermazione tuttavia è risultata in manifesta contraddittorietà con il contenuto di una e-mail inviata da una Professoressa (membro dello stesso Consiglio di classe) a marzo 2025. In tale segnalazione interna, si dava atto di “episodi di bullismo/atti omofobi perpetrati nell’ambito della stessa classe a danno di un compagno di classe”. Questa prova, unita a video, fotografie e altre dichiarazioni depositate, ha messo in crisi la valutazione finale dell’istituto.

Il rendimento e lo “stato interiore”

Il Tribunale ha evidenziato che l’Amministrazione si era auto-vincolata (tramite il Piano triennale di offerta formativa) a tenere conto, nella valutazione del profitto, “di ogni altro fattore che abbia rilevanza nel processo di apprendimento”.

Il TAR ha stabilito che:

  1. Le valutazioni tecniche sulla preparazione dell’alunno sono apparse inattendibili.
  2. Il rendimento dipende anche dallo “stato interiore dell’allievo”.
  3. Il clima ostile avrebbe dovuto spingere l’istituto ad attivare percorsi didattici personalizzati e a effettuare prove “in sede protetta – in un clima sereno – senza la presenza dei compagni che lo hanno preso di mira”.

Dato che l’obbligo di fornire una valutazione specifica, concreta e individualizzata è stata completamente ignorato, il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha disposto l’immediata ammissione con riserva del ragazzo alla classe successiva.

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