Scuola: indennità ferie ai precari è legittima, Anief ottiene risarcimenti per migliaia di euro a docente
(Teleborsa) – Sulla monetizzazione delle ferie mai fruite dai precari della scuola le due recenti maxi vittorie ottenute in tribunale a Genova, sulla scia del parere favorevole della Cassazione, valgono più di tanti discorsi: a otto docenti supplenti o ex supplenti sono andati 65 mila euro e tra loro c’è chi ha preso oltre 18 mila euro. Trova quindi spazio nei tribunali la posizione della Suprema Corte di riconosciere il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie assegnate in modo illegittimo d’ufficio dai dirigenti scolastici negli ultimi dieci anni.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “le due maxi vittorie ottenute dal tribunale di Genova per il riconoscimento delle ferie non fruite, senza alcuna richiesta a tale scopo da parte del dirigente scolastico, confermano la centralità del diritto alle ferie quale principio irrinunciabile nell’ambito del rapporto di lavoro. E questo vale anche, ovviamente, per i lavoratori della scuola. La verità è che nessun docente, nemmeno se assunto con contratto breve e saltuario, può essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni: lo ha confermato, pochissimi giorni fa anche il tribunale di Modena”.
Una sentenza, quella emessa dal giudice di Modena, nella quale si spiega chiaramente che “in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro“. In precedenza, sempre a livello di sentenze del giudice del lavoro, si era espresso sulla stessa linea quello di Parma, il quale ha a sua volta ereditato la posizione della Cassazione, secondo la quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva”.
In precedenza, risultano innumerevoli le sentenze di alto rilievo con medesimo risultato. Come quella n. 16715/2024 della Corte di Cassazione, ma anche della Grande sezione della Corte di Giustizia europea, con tre verdetti del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell’interpretare l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. E c’è anche la sentenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, che ha bocciato la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all’art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE).
L’organizzazione sindacale Anief, pertanto, ricorda che i supplenti o ex supplenti a cui è stato negato il diritto di monetizzare le ferie non godute farebbero bene a presentare ricorso con Anief. Dalla parte dei precari c’è anche la Corte si Cassazione, che con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha ribadito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è reale: tuttavia, la Suprema Corte ha anche detto che il risarcimento è soggetto “a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”.