Sanzioni disciplinari: il dirigente scolastico non può sospendere i docenti
di Francesco Orecchioni, La Tecnica della scuola
La sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni
non è prevista dalla norma. La posizione della Magistratura.
“Io ti posso sospendere!”, non è raro che qualche Dirigente Scolastico si trovi ad apostrofare i dipendenti con frasi del genere.
Ma è davvero così?
La materia delle sanzioni disciplinari per i docenti è particolarmente ingarbugliata, in quanto si sovrappongono diverse fonti normative, senza che vi sia stato un opportuno raccordo tra le varie norme
La tesi del Ministero
Secondo il Ministero, non c’è ombra di dubbio che i dirigenti scolastici abbiano il potere di irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a dieci giorni.
Con circolare n. 88 dell’8 novembre 2010 recante “Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009”, il Ministero affermava la competenza del Dirigente Scolastica a comminare la sospensione dal servizio fino a dieci giorni con privazione della retribuzione nei confronti del personale docente.
La normativa di riferimento
In effetti, il D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e successivamente il D.lgs 75/2017 (c.d. riforma Madia), hanno inasprito le regole in materia disciplinare, apportando significative modifiche al T.U. del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Attualmente, l’art. 55 bis prevede: ” Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e’ di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale”.
Ma è davvero così?
Il fatto è che le sanzioni previste per il personale docente dal D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della scuola) sono: censura, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese fino a sei mesi, sospensione per oltre sei mesi e utilizzazione in compiti diversi; destituzione.
In pratica, la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni non è prevista dalla norma.
La posizione della Magistratura
La giurisprudenza di merito aveva escluso sin dall’inizio che il potere di sospensione fino a 10 giorni potesse essere di competenza del Dirigente Scolastico, non essendo la sanzione “specifica” (sospensione fino a 10 giorni) prevista dalla normativa di settore.
Anche la Corte di Cassazione – con ordinanza n. 28111/2019 – ha confermato che il potere di sospensione dei docenti spetta unicamente all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
Tale principio è stato ribadito da varie sentenze (ex multis, Ordinanza n. 20059, depositata il 14 luglio 2021).
Ultimamente, la Cassazione è tornata di nuovo sulla materia con ordinanza n. 20455/2025, con la quale ha osservato che la contrattazione collettiva ha differenziato il codice disciplinare dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario da quello previsto per i docenti, ribadendo pertanto l’incompetenza dei Dirigenti Scolastici ad irrogare la sospensione dal servizio nei confronti degli insegnanti.

