Risorse provenienti dal Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

Come si interpreta la disposizione legislativa di cui all’art. 1, comma 249 della legge n. 160/2019, c.d. legge finanziaria 2020, secondo cui le risorse iscritte nel fondo di cui all’art.1, comma 126 della legge n. 107/2015 già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione? Tali risorse possano essere estese anche al personale DSGA data l’ipotesi del CCNI del 31.08.2020 e la dichiarazione congiunta ad essa allegata che sembrerebbe fare riferimento al DSGA quale ulteriore soggetto destinatario delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020?

In merito e per quanto di competenza, questa Agenzia ritiene utile rappresentare quanto segue.

L’art. 40 del CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 ha istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite, tra le altre, “le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera e), punto c4) del presente CCNL”.

La norma in esame, come si evince chiaramente dal testo sopra riportato, non interviene sulla finalizzazione di tali risorse, limitandosi a richiamare le scelte operate dal legislatore in tal senso.

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Conseguentemente, la modifica operata dalla legge n. 160/2019 – che ha fatto venir meno l’univoca finalizzazione dei compensi per la valorizzazione al personale docente, così come individuati dalla legge n. 107/2015, ed ha sancito che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’art. 1, comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione” (art. 1, comma 249) – ha effetto anche sulla previsione contrattuale sopra richiamata, atteso che non sussiste più alcun obbligo di destinazione delle risorse in parola, il cui utilizzo viene definito dalla contrattazione integrativa a livello nazionale e, successivamente, sulla base delle previsioni nazionali, a livello di istituzione scolastica.

Tuttavia, la contrattazione integrativa non può discostarsi da quanto previsto dalla contrattazione nazionale con l’art. 3, comma 1, del CCNL del 25.08.2008, sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 62 del CCNL 29.11.2007, attualmente vigente, secondo cui “Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo d’istituto”.

Orientamento applicativo ARAN CIRS83

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