Ricostruzione di carriera: come si calcolano i servizi

di Sara Adorno, La Tecnica della scuola

Ricostruzione di carriera per docenti e ATA: modalità di valutazione dei servizi effettivi:
180 giorni vs. somma algebrica.

 

Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico insieme all’avvocato Salvatore Spataro, socio SIDELS, hanno affrontato il tema della ricostruzione di carriera per il personale scolastico, ovvero docenti e personale ATA, escluso il personale dirigenziale.

La valutazione dei servizi pre-ruolo, un tempo differenziata, ha subito un’importante evoluzione giurisprudenziale. Storicamente, per il personale docente, il criterio per il riconoscimento di un’intera annualità di servizio si basava su una “finzione”: il compimento di 180 giorni di servizio nell’anno scolastico equivaleva a un servizio intero. Questa impostazione non si applicava al personale ATA, per il quale il computo del servizio è sempre stato algebrico, ovvero basato sulla sommatoria effettiva delle frazioni di servizio prestate.

 

Tuttavia, questa distinzione e la “finzione” dei 180 giorni sono state rivoluzionate da recenti pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, due sentenze emesse alla fine del 2019 hanno elaborato un principio che ha modificato radicalmente l’approccio alla valutazione dei servizi pre-ruolo. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del computo di tali servizi, deve essere operata una sommatoria sostanzialmente algebrica dei servizi effettivamente svolti dal personale precario, superando il criterio dei 180 giorni anche per i docenti.

Pro e contro per il dipendente

Questa nuova interpretazione presenta sia vantaggi che svantaggi per il dipendente. Tra i pro di questa sommatoria algebrica, vi è il fatto che vengono ora computati anche quei periodi di servizio inferiori ai 180 giorni che, in precedenza, il Ministero tendeva a “tagliare di netto”, non riconoscendoli come utili ai fini della ricostruzione di carriera per i docenti. Questo significa che frammenti di servizio prima non considerati possono ora contribuire all’anzianità.

Tuttavia, esistono anche dei contro significativi. Nel contesto di questo computo algebrico, il dipendente potrebbe rischiare di “perderci un po’”se ha svolto servizi di durata di poco superiore ai 180 giorni. Ad esempio, l’avvocato Spadaro illustra che se un dipendente ha due annualità di servizio pre-ruolo in cui ha superato di poco i 180 giorni (ad esempio, 190 giorni e 185 giorni), la loro somma algebrica (375 giorni) equivale a poco più di un anno di servizio (360 giorni). In questa situazione, paradossalmente, il dipendente non avrebbe alcun beneficio concreto nell’intentare un contenziosobasato sulla sommatoria algebrica, perché la valutazione risulterebbe al 50% (due anni di servizio effettivo per un anno riconosciuto). In casi come questo, la vecchia riparametrazione ministeriale a due terzi degli anni di precariato potrebbe addirittura risultare più vantaggiosa per la ricostruzione di carriera, come inizialmente disposta dalle fonti ministeriali.

 

Di conseguenza, l’utilità effettiva di far valere in giudizio la posizione basata sulla sommatoria algebrica si manifesta solo quando tale calcolo produce un beneficio reale e tangibile per l’interessato in termini di anni riconosciuti e, quindi, di progressione stipendiale. È indispensabile, pertanto, un’attenta valutazione caso per caso per determinare la convenienza di un ricorso legale.

 

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