Permessi retribuiti (Art.15)

Tali permessi spettano a tutto il personale scolastico: docenti di ruolo, supplenti e personale ATA e sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente Scolastico.

Il personale docente assunto a tempo determinato ha diritto alle ferie come tutti i lavoratori, anche se ci sono diverse cose da attenzionare.

QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO?

Il comma 2 dell’articolo 19 del CCNL 2006-2009 dice che le ferie per il personale assunto a tempo determinato è calcolato in maniera proporzionale al servizio prestato.

Bisogna considerare che i docenti a tempo determinato con tre anni di servizio o meno hanno diritto a 30 giorni di ferie l’anno (360 giorni), mentre quelli con più di tre anni a 32.

Questa quota di ferie deve essere, quindi rapportata al periodo di servizio effettivamente prestato, cioè ai giorni inclusi nel contratto. Se per esempio un docente con cinque anni di servizio alle spalle ha un contratto pari a 45 giorni le ferie saranno calcolate con la seguente proporzione:

360 : 32 = 45 : X

X = 4 giorni di ferie

I giorni di ferie non sono legati al numero di ore settimanali ma al numero di giorni inclusi nel contratto.

QUALI SONO LE ASSENZE CHE INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI?

Le ferie del personale a tempo determinato non si riducono a seguito di:

  • assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio)
  • assenze retribuite in modo parziale (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%)

Le ferie, invece, si riducono per:

  • le aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;
  • il congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE?

La fruizione delle ferie del personale scolastico è regolato dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, questa dice che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. La fruizione delle ferie è, quindi possibile:

  • dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall’istituzione scolastica in base all’autonomia;
  • durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
  • durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
  • durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
  • durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
  • tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
  • dal primo luglio al 31 agosto;

UN DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PUÒ MONETIZZARE LE FERIE?

Prima dell’entrata in vigore della legge 22/2012 i docenti a tempo determinato fino al 30/06 monetizzavano per intero le loro ferie, da quella legge le regole sono cambiate.

I docenti assunti fino al 31/08 non possono monetizzare le ferie, perché ne possono godere nei mesi di luglio e agosto. Tale eventualità si potrà comunque verificare nei seguenti casi:

  • decesso;
  • malattia;
  • infortunio;
  • risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta.

I docenti supplenti o assunti fino al 30/06 potranno monetizzare le ferie, però solo quelli ottenuti dalla differenza fra i giorni totali di ferie e quelli di sospensione delle lezioni. Ad esempio, un docente con contratto dal primo di dicembre al 31 marzo avrà diritto a 11 giorni di ferie. Considerando che durante le vacanze natalizie le attività didattiche sono sospese per 9 giorni lavorativi il docente avrà diritto al pagamento di 2 giorni di ferie.

il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per esigenze personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i 6 gg di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13 comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in questa norma.

8 giorni complessivi in un anno, compresi quelli richiesti eventualmente per il viaggio.

per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso. Per il personale  assunto a tempo determinato il permesso può essere fruito se rientra nel periodo in cui sia vigente il contratto di lavoro.

di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395,  150 ore. Anche il personale con Incarico a Tempo Determinato purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) può usufruire di tale permesso.

5gg  per partecipare a iniziative di formazione, con l’esonero dal servizio e intera retribuzione ai sensi dell’art. 64 comma 5 CCNL 2007.

Compatibilmente con le esigenze di servizio sia il personale  a tempo indeterminato che  a tempo determinato, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL del 2007, può chiedere i per esigenze personali e previa domanda, brevi permessi, di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e comunque per i docenti non può essere superiore alle due ore. Il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all’orario settimanale d’insegnamento. Entro due mesi lavorativi  dalla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate (comma 3 art. 16) principalmente nella classe dove il docente avrebbe dovuto prestare servizio e resta a disposizione per eventuali supplenze o interventi didattici integrativi. Nei casi in cui il docente non dovesse recuperare , verrà trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante  al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (comma 4 art. 16). L’attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale docente in servizio ( comma 5 art. 16). Nel Contratto di lavoro i motivi per i quali è possibile richiedere i permessi brevi, non è specificato nel dettaglio, la norma prevede che si tratti di motivi particolari, riferiti a quelli personali o familiari e che ovviamente comportano l’assenza in quanto non è possibile esplicarli durante l’orario di lavoro. Questi permessi possono essere richiesti anche per visite mediche, prestazioni specialistiche o analisi di ambulatorio.

E’ evidente che il personale a docente ha tanti altri permessi a cui può accedere , sempre nel rispetto della normativa vigente e del caso in particolare, questi diciamo rappresentano quelli più comunemente fruiti.

A disciplinare le assenze per malattia del personale docente della scuola sono due articoli del CCNL. Le tutele sono diverse tra insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (art.17) e docenti precari con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto, oppure per coloro che lavorano con le supplenze brevi e temporanee.

  • DOCENTI DI RUOLO : Possono assentarsi per un periodo di 18 mesi (comma 1)  durante i  quali lo stipendio non subisce nessuna detrazione, Superato il periodo dei 18 mesi, il comma 2 dice “al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo”. Quindi ulteriori 18 mesi senza retribuzione, ma prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza, il CCNL stabilisce che “l’amministrazione proceda all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro”. Superati i 36 mesi, e se il dipendente dovesse risultare completamente inidoneo al servizio, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso”. Esiste anche la possibilità in alternativa alla risoluzione del rapporto che il dipendente possa essere spostato di mansione, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
  • DOCENTI PRECARI (art 19) : I commi 3 e 4  fanno riferimento alle assenze per malattia dei docenti che hanno contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto, essi sono tutelati nella conservazione del posto per 9 mesi ma la retribuzione diventa del 50% dopo i primi 30 giorni di assenza fino a diventare dello 0% dal 4° mese di assenza. I DOCENTI PRECARI assunti per supplenze brevi e temporanee hanno diritto alla conservazione del posto per una durata non superiore ai 30 gg annuali, retribuiti al 50% ( comma 10 ), nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).

Congedo per malattia figlio : Ne può usufrire tutto il personale della scuola in sevizio, sia a tempo determinato che indeterminato. Fino ai tre anni di vita del bambino, il dipendente può usufruirne senza limiti. Fra i tre e gli otto anni, invece, spettano solo cinque giorni lavorativi di congedo all’anno per ciascun genitore non retribuito, da fruire sempre alternativamente  ( Art.47 del D.L.vo n. 151/2001, ai comma 1 e 2) . I dipendenti, per fruire del congedo per la malattia del figlio, devono presentare all’ufficio di appartenenza un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che l’altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i periodi con diritto all’intero trattamento economico eventualmente fruiti dall’altro genitore. Il comma 5 dell’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001 dispone che ai congedi per malattia del figlio, non si applichino le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Pertanto, il lavoratore/lavoratrice che richieda il congedo per malattia del bambino non è soggetto a controlli fiscali né ha l’obbligo di rispettare fasce orarie di controllo.

Congedo biennale per gravi motivi familiari: l’art. 2 del regolamento D.M. n. 278 del 21.7.2000, pubblicato sulla G.U. 238 dell’11.10.2000, in applicazione dell’art. 4, comma 2 della legge 53/2000,  consente a tutti i docenti di beneficiare di un periodo di congedo per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per i docenti a contratto determinato, il congedo fruibile in virtù della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è valido per la maturazione del punteggio. Non è retribuito, interrompe l’anzianità di servizio, non è coperto da contribuzione, neanche figurativa. Durante questo periodo, il dipendente non può  svolgere nessuna altra prestazione lavorativa. Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionatamene, si computa secondo il calendario civile, comprendendo nel periodo di congedo, i giorni festivi o non lavorativi.

Congedo per la formazione: l’art. 5 della legge n. 53/2000 consente al dipendente che abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio la possibilità di chiedere un periodo di congedo per la formazione continuativo o frazionato della durata non superiore a 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante il congedo il docente conserva il posto ma non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è valido ai fini dell’anzianità di servizio, non è computabile con le ferie, con l’assenza per malattia o con altre forme di congedo.

CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO

E’ possibile usufruire di un congedo straordinario seconda la legge n. 476 del 13/08/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) secondo cui :”Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza“.

CONGEDO STRAORDINARIO PER BORSE DI STUDIO POST-DOTTORATO E POST LAUREA
L’art. 476 comma 7 del Testo Unico comparto scuola prevede che:

Le stesse disposizioni (previste per i dottorati) trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali”.
Inoltre, il comma 9 dello stesso articolo prevede che:
Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476“.
Dunque, anche al personale assegnatario di borse di studio presso amministrazioni statali, di enti pubblici, stati od enti stranieri si applica quanto disposto dalla Legge 476 per i dottorati di ricerca e cioè il collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento dell’anno di prova con assegni a carico dell’ente presso cui vengono svolti gli incarichi (Art. 453 comma 9 del Testo Unico 297/1994).
CONGEDO STRAORDINARIO PER DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Al personale destinatario di contratti annuali o fino al 30 giugno, si applica, nei limiti della durata del contratto di lavoro, il medesimo trattamento previsto per i docenti a tempo indeterminato anche con riguardo al congedo straordinario.
Tuttavia la Circolare Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 precisa che le disposizioni in questione esplicano i propri effetti solamente in merito al trattamento giuridico (riconoscimento del servizio svolto ai fini della progressione di carriera, del servizio nelle graduatorie, del trattamento di quiescenza e di previdenza) ma non ai fini del trattamento economico anche qualora il dottorato sia senza borsa (conservazione del trattamento economico durante il periodo di congedo straordinario).
In merito a tale discriminazione fra docenti con contratto a tempo indeterminato e docenti con contratto a tempo determinato, diverse sentenze (tra cui quella dei Tribunali di Pistoia, Venezia e Caltagirone) hanno riconosciuto il diritto dei dottorati ad essere retribuiti anche se con contratto a tempo determinato.

CONGEDO PER DOTTORATO SU SUPPLENZE BREVI
In linea di principio, la frequenza dei corsi di dottorato non è incompatibile con le supplenze a scuola salvo che il regolamento d’ateneo o il bando del dottorato preveda un vincolo di esclusività o ne subordini lo svolgimento all’autorizzazione del Collegio di dottorato. L’autorizzazione viene concessa a condizione che non venga superato il tetto di reddito fissato dal regolamento d’ateneo considerando l’eventuale borsa di studio e il reddito della supplenza.
Tuttavia, il docente su supplenza breve non ha diritto al congedo straordinario e ciò anche se la supplenza, a seguito di diverse proroghe, dovesse prolungarsi fino al 30 di Giugno.

Ai sensi dell’art. 18 comma 1 del CCNL 2007 l’aspettativa per motivi di famiglia o personali è erogata a domanda dal dirigente scolastico al personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica (art. 3 comma 6 e 7 del D.P.R n. 399/1988), al personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06). È quindi escluso il personale assunto a supplenza “breve”.

La richiesta va presentata in carta libera al dirigente scolastico in tempi utili e può essere richiesta dal dipendente per realizzare anche una diversa esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova (art. 18 comma 3 CCNL 2007).

Il docente, o Ata, a tempo indeterminato deve fare richiesta per iscritto al dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.

Nell’istanza il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa:

  • se l’esperienza lavorativa è presso un ente pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta;
  • se l’esperienza lavorativa è presso un soggetto privato, il dipendente dovrà fornire una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.

In questo caso, la richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova, alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”. Pertanto, il dirigente si deve limitare ad un controllo della domanda e alla verifica dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma. Nel momento in cui il dirigente concede l’aspettativa tale provvedimento assume la veste di decreto e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione presentata dal dipendente, alla Ragioneria provinciale dello Stato.

Durante il periodo di aspettativa per altra esperienza lavorativa non si ha diritto alla retribuzione. I lavoratori con un contratto part time hanno diritto all’aspettativa per lo stesso periodo e le modalità di richiesta sono invariate.

Il periodo di aspettativa per altra esperienza lavorativa può essere fruita per un intero anno scolastico, ovvero dal 1° settembre (o dalla data della richiesta) al 31/08.

Si può interrompere l’aspettativa per altra esperienza lavorativa se viene meno il presupposto per cui la si richiede; in questo caso il dipendente dovrà richiedere al Dirigente scolastico la sospensione dell’aspettativa specificando la motivazione.