Permessi legge 104/1992
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Permessi per assistenza al familiare in stato di gravità,
 la differenza tra il congedo 24 mesi e i 3 giorni di L.104. Allegato G e deroghe alla mobilità.
Per quanto riguarda i permessi per assistenza al familiare disabile, oltre ai tre giorni mensili ai sensi dell’art.33, comma 3 della legge 104/92, c’è anche il congedo fino a 24 mesi ai sensi dell’art.42, comma 5 del d.lgs. 151/2001. Le due tipologie di permesso sono nettamente diverse sia per la procedura di richiesta, ma anche per l’aspetto giuridico ed economico della loro fruibilità. La differenza di questi permessi emerge, senza ombra di dubbio, anche nelle deroghe alla mobilità dei docenti che si trovano vincolati, in qualità di neoassunti in ruolo, a permanere per tre anni scolastici nella sede di titolarità dell’immissione.
Congedo fino a 24 mesi
È bene sapere che ai sensi dell’art. 42, comma 5-quinques del D.lgs. n 151/2001, il periodo di congedo retribuito è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto/fine servizio e della progressione economica.
Nel 2013, l’attuale Presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, all’epoca Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, esprime un importante “Parere” sul congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, precisamente sulla computabilità ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica. Nello specifico è il Parere della Funzione Pubblica n. 2285 del 15/01/2013.
Tuttavia per fruire dei permessi del congedo 24 mesi, ai sensi dell’art.42 c.5 del d.lgs.151/2001, serve una copiosa documentazione che verrà istruita dal dirigente scolastico e poi passata alla Ragioneria Territoriale dello Stato che avrà l’onere del controllo e della convalida. Il tutto si dovrà svolgere entro i 30 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del dipendente che chiede il congedo per assistere un familiare o un affine entro il terzo grado convivente in sato di disabilità grave.
Tale tipologia di congedo lo deve richiedere prioritariamente il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile e il convivente di fatto. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Inoltre c’è da dire che ai sensi del comma 5-bis del medesimo art.42 del d.lgs. 151/2001 il suddetto congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
I permessi dei tre giorni L.104
È utile sapere che il d.lgs. 105 del 30 giugno 2022 è intervenuto a modificare l’art.33, comma 3, della legge 104, eliminando la figura giuridica del referente unico chiamato ad assistere il parente che si trova in stato di gravità. Questa nuova norma ha consentito, per esempio, la fruizione dei 3 giorni mensili di permesso retribuito con copertura della contribuzione figurativa, per l’assistenza al genitore in situazione di gravità a due fratelli che svolgono attività di insegnamento.
Nel d.lgs. 105 del 30 giugno 2022, all’art.3, comma 4, è scritto che “… Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto puo’ essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilita’ in situazione di gravita’ abbiano compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Allegato G e deroghe alla mobilità
Che le due tipologie di congedi, quello dei permessi dei 3 giorni mensili e quello del congedo 24 mesi, per assistere un familiare con disabilità grave, sono sostanzialmente differenti, viene scritto anche nell’art.2, comma 6 del CCNI mobilità dei docenti 2025-2028. In tale norma sono previste le deroghe alla mobilità per chi possiede il vincolo alla permanenza nella sede di immissione in ruolo.
Tra le deroghe previste, anche nell’apposito Allegato G predisposto dal MIM per la mobilità, c’è anche quella disposta per coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e successivamente c’è la deroga disposta per coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
 - padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 - uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 - uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 - parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
 

