Permanenza nella scuola dell’infanzia per un anno
Orizzonte Scuola
Possibile anche per esigenze educative speciali.
Le disposizioni normative relative all’istituto della permanenza nella scuola dell’infanzia.
Con una nota dell’Ufficio scolastico di Torino, vengono richiamate le disposizioni normative relative all’istituto della permanenza nella scuola dell’infanzia. La comunicazione richiama la nota ministeriale n. 100847 del 17 dicembre 2025, relativa alle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2026/2027.
Nella nota ministeriale si precisa che le deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o adottati, e quindi il possibile trattenimento per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia, sono consentite solo su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, adeguatamente documentati e in via del tutto eccezionale.
L’Ufficio scolastico evidenzia che, pur essendo il passaggio espressamente riferito a discenti con disabilità o adottati, i principi richiamati risultano estensibili anche ai bambini con esigenze educative speciali, come già chiarito dal MIUR con la nota n. 547 del 2014. Viene richiamata, a tal proposito, anche la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013, che descrivono la complessità delle situazioni presenti nelle classi e riconoscono che ogni alunno può manifestare, anche temporaneamente, bisogni educativi speciali di natura fisica, biologica, psicologica o sociale.
In presenza di situazioni che richiedano una particolare attenzione educativa, l’Ufficio scolastico invita le istituzioni scolastiche ad attivare strumenti e strategie adeguate, affinché i Dirigenti scolastici possano esaminare i singoli casi con sensibilità e accuratezza, anche attraverso il confronto con professionalità specifiche e con il supporto dei Servizi territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.
Solo al termine di tale iter, riferito a casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente scolastico – sentito il team dei docenti – potrà assumere la decisione di consentire la permanenza nella scuola dell’infanzia, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994, per un periodo non superiore a un anno scolastico e limitato al tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria.
La nota richiama inoltre le Linee di indirizzo 2023 per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni adottati, che pongono particolare attenzione ai bambini adottati, nazionalmente o internazionalmente, di età compresa tra i cinque e i sei anni, in presenza di specifici fattori di vulnerabilità. In tali casi, e solo se supportati da idonea documentazione, è prevista la possibilità di derogare all’iscrizione alla prima classe della scuola primaria e di consentire la permanenza nella scuola dell’infanzia per un ulteriore anno.
Tra gli elementi che possono costituire presupposto per il riconoscimento di esigenze educative speciali, l’Ufficio scolastico richiama in particolare:
la presenza di fattori di vulnerabilità;
situazioni di recente arrivo in Italia;
provenienza da contesti di particolare incuria;
il livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto;
le effettive risorse e difficoltà del bambino.
Tali condizioni possono giustificare, in casi eccezionali, la permanenza nella scuola dell’infanzia, sempre nel rispetto del limite massimo di un anno scolastico.

