Percorsi abilitanti docenti, quali crediti già posseduti possono essere riconosciuti
Percorsi abilitanti docenti, gli Allegati A e B del DPCM 4 agosto 2023.
È stato pubblicato nella G.U. del 25 settembre il DPCM 4 agosto 2023, recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie, e determina anche i contenuti dell’offerta formativa, i costi, le modalità di svolgimento della prova finale per conseguire l’abilitazione per le relative classi di concorso.
Tra gli allegati, segnaliamo l’Allegato B, riguardante linee guida per il riconoscimento dei crediti,
[metaslider id=32708]Riconoscimento dei crediti
I percorsi di formazione abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 prevedono il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici.
Condizione essenziale è la coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all’allegato A). Oltre a questa, devono essere rispettati i seguenti principi e criteri:
- è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A. L’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;.
- in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
. - il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto;
. - il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;
. - nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;
. - il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.
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Attivazione dei corsi
Questi i corsi che verranno attivati:
- Corsi abilitanti da 60 CFU
- Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU on-line per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso oppure specializzati sostegno
- Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 e per chi ha sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31/10/2022
- Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati.