Pensioni, come aumenta l’età pensionabile dal 2027

di Bernardo Diaz, PensioniOggi

Dopo l’approvazione della legge di bilancio 2026. Confermato l’aumento di un mese dal 1° gennaio 2027 e di altri due mesi dal 1° gennaio 2028. Dispensati solo gli usuranti, notturni e addetti alle mansioni gravose.  

 

Il 2026 sarà l’ultimo di otto anni di «calma» sull’adeguamento delle pensioni alla speranza di vita. Dal 2019 infatti i requisiti per incrociare le braccia sono rimasti congelati complice il COVID per tutti gli assicurati alle forme di previdenza pubbliche obbligatorie (ormai tutte gestite dall’INPS). Che la musica era destinata a cambiare lo aveva anticipato l’Istat agli inizi dello scorso anno quando aveva previsto un aumento di tre mesi dell’età pensionabile per il biennio 2027-2028. La misura poi è stata recepita nel decreto del ministero dell’economia del 30 novembre 2025 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025) che, per l’appunto, aveva previsto un aumento di 3 mesi dal 1° gennaio 2027.

Il Governo aveva più volte promesso di sterilizzare l’aumento nella legge di bilancio 2026 ma l’intervento si è concretizzato solo in una rimodulazione: 1 mese dal 1° gennaio 2027; altri 2 mesi dal 1° gennaio 2028. Dal 2028, pertanto, resta l’aumento complessivo di tre mesi.

L’aumento dell’età pensionabile

Quindi:

  • dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaiaordinaria si matura con 67 anni ed un mese di anzianità anagrafica (oltre a 20 anni di contributi); dal 1° gennaio 2028 si passa a 67 anni e 3 mesi;
  • dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipataordinaria si matura con 42 anni e 11 mesi di contributi; 43 anni ed un mese dal 1° gennaio 2028. I requisiti sono sempre ridotti di un anno per le donne e continua ad applicarsi la finestra mobile di tre mesi;
  • dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata con requisiti ridotti, cioè per i cd. lavoratori precoci in particolari profili di tutela (disoccupati, invalidi, caregiver) , si matura con 41 anni e 1 mese di contributi41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 e continua ad applicarsi la finestra mobile di tre mesi;
  • dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata contributiva si matura con 64 anni ed un meseunitamente a 20 anni ed un mese di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con 64 anni e tre mesi unitamente a 20 anni e 3 mesi di contribuzione «effettiva». Resta in vigore la finestra mobile di tre mesi;
  • dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia contributiva si matura con 71 anni ed un mese unitamente ad almeno cinque anni di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con 71 anni e tre mesi.

Le prestazioni di cui ai due precedenti punti si applicano, come noto, solo ai soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 o a chi opta per il computo nella gestione separata dell’Inps ai sensi del Dm 282/1996.

I dispensati

La legge di bilancio 2026 prevede alcune esenzioni dall’applicazione di entrambi gli adeguamenti (+ 1 mesi dal 1° gennaio 2027; + 2 mesi dal 1° gennaio 2028). Sino al 31 dicembre 2028, pertanto, le categorie seguenti non registreranno alcun aumento.

Usuranti e Notturni

Si tratta delle categorie individuate dal dlgs n. 67/2011 che ancora oggi, in deroga alla disciplina generale, possono accedere alla pensione di anzianità (anche) con le vecchie quote in vigore sino al 2011 se hanno svolto le predette attività per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Questi soggetti potranno continuare ad accedere alla pensione di anzianità con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad un minimo di 35 anni di contribuzione ed il possesso del quorum, dato dalla somma dell’età anagrafica e contributiva, pari a 97,6 sino al 31 dicembre 2028 anziché sino al 31 dicembre 2026.

L’esenzione si estende anche:

  • al requisito per la pensione di vecchiaia che già ha formato oggetto di esenzione dall’adeguamento scattato il 1° gennaio 2019 se in possesso di almeno 30 anni di contribuzione. In alternativa alle cd. quote, pertanto, gli interessati potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi e, per l’appunto, almeno 30 anni di contribuzione, sino al 31 dicembre 2028;
  • alla pensione anticipata ordinaria che resterà pertanto pari a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) sino al 31 dicembre 2028;
  • alla pensione anticipata con requisiti ridotti se trattasi di lavoratore precoce. Pertanto resterà pari a 41 anni di contributi sino al 31 dicembre 2028.

Mansioni Gravose

L’esenzione si applicherà anche ai requisiti di pensionamento per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose (ex tabella B della legge n. 205/2017, tra cui operai edili; conduttori di gru e mezzi pesanti; personale scolastico di prima infanzia; etc.) con la previsione che tali attività possono essere svolte non solo da almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa (come già prevede la dispensa in merito all’adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019) ma anche da «almeno sei anni negli ultimi sette» fermo restando il possesso di almeno 30 anni di contribuzione e la non titolarità dell’Ape sociale al momento del pensionamento.

A causa del disallineamento pertanto chi ha svolto le predette attività per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa cumula sia l’esenzione scattata il 1° gennaio 2019 (+ 5 mesi) sia l’esenzione in oggetto (+ 1/3 mesi dal 1° gennaio 2027) e pertanto potrà accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesidi età unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione oppure alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) sino al 31 dicembre 2028.

Chi, invece, ha svolto le predette attività, invece, per «almeno sei anni negli ultimi sette» potrà accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione oppure alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) sino al 31 dicembre 2028.

Invalidi

La versione definitiva della legge di bilancio 2026 conferma, a differenza di quanto previsto in un primo tempo dal Governo, l’adeguamento del requisito contributivo ridotto (41 anni) ai lavoratori disabili di grado almeno pari al 74%. Nei loro confronti, quindi, si sale a 41 anni ed un mese dal 1° gennaio 2027 e a 41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028.

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