Pensioni 2026, trattenimento in servizio dopo i 67 anni

di L Sara Adorno, La Tecnica della scuola

Quali novità per la scuola e chi potrà fare domanda.
Il trattenimento in servizio dopo il 67 anni facoltà è limitata al 10% delle facoltà assunzionali.

 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 25 settembre, ha trasmesso il decreto ministeriale e la tabella dei requisiti per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026.

Le domande per il personale docente, educativo e ATA possono essere presentate dal 26 settembre al 21 ottobre, mentre per i Dirigenti scolastici resta ferma la scadenza del 28 febbraio.

Ma chi potrà fare domanda? Che novità ci sono riguardo il trattenimento in servizio dopo i 67 anni e l’abolizione del limite ordinamentale a 65 anni?

Trattenimento in servizio dopo i 67 anni: le novità

Una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 prevede il trattenimento in servizio dopo i 67 anni, ma questo non avviene su istanza del lavoratore. È qualcosa che viene disposto dall’amministrazione qualora l’organizzazione dell’attività lavorativa richieda il trattenimento di quella specifica persona con quel particolare ruolo. Questa facoltà è limitata al 10% delle facoltà assunzionali di ogni amministrazione. Per la scuola, l’applicazione è difficile, poiché il contingente assunzionale viene definito ad anno scolastico quasi terminato, rendendo complicato stabilire il 10%. Ci sono, tuttavia, altre tipologie di trattenimento in servizio che il lavoratore può chiedere:

1. Impegno in progetti internazionali: Per continuità e per portare a termine progetti di questo tipo.

2. Perfezionamento del requisito minimo contributivo: Se il lavoratore compie 67 anni ma non ha ancora raggiunto i 20 anni di contributi (necessari per la pensione), può chiedere il trattenimento in servizio se può raggiungere tale requisito nei 2-3 anni successivi. Sulla seconda tipologia, la circolare presenta una contraddizione: in una parte si dice che la domanda cartacea deve essere presentata entro il 21 ottobre, mentre altrove si deduce che il trattenimento in servizio, per chi non ha raggiunto i requisiti minimi, sia quasi un automatismo qualora non sia stata presentata domanda di cessazione.

  • Si consiglia comunque di fare la domanda cartacea di trattenimento in servizio in questa condizione. La circolare, inoltre, tace su altre due fattispecie per cui il lavoratore potrebbe chiedere il trattenimento in servizio dopo i 67 anni:
    Istanza finalizzata al perfezionamento dell’età minima di 15 anni di contributi entro i 70 o 71 anni (per chi è in regime di computo in gestione separata).
    .
  • Istanza finalizzata al perfezionamento del requisito economico minimo (pari almeno all’assegno sociale o 5 anni di contributi entro i 71 anni per chi è interamente nel regime contributivo puro)”.

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