Orientamento formativo nel triennio, 30 ore

Di Rino Cimella , Orizzontescuola

Organizzazione, scelte, recupero assenze.

Il DM n. 328/22 ha introdotto le Linee guida per l’orientamento, avviando un processo di rinnovamento finalizzato a ridefinire e consolidare un ambito di fondamentale importanza. L’intervento mira a potenziare il raccordo tra primo e secondo ciclo, a valorizzare le potenzialità e i talenti degli studenti, a ridurre la dispersione scolastica e a favorire l’accesso alle opportunità formative dell’istruzione terziaria.

Sommario

  • I moduli curricolari di orientamento
  • Che cosa è l’orientamento formativo?
  • L’organizzazione è rimessa all’autonomia scolastica
  • Chi individua materialmente i moduli di orientamento formativo?
  • L’orientamento come elemento di natura didattica
  • Le 30 ore curricolari nel triennio conclusivo delle scuole secondarie di secondo grado non vanno recuperate in caso di assenza da parte degli studenti
  • L’autonomia delle singole scuole
  • Conclusioni

I moduli curricolari di orientamento

Nelle classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado sono previsti moduli curricolari di orientamento formativo per un minimo di 30 ore per ciascun anno scolastico. Fin dalla loro introduzione, tale previsione ha sollevato numerose richieste di chiarimento, in particolare su un aspetto: il monte ore deve essere riferito alla classe intesa come unità organizzativa oppure deve essere garantito a ciascun singolo studente?

In altri termini, qualora uno studente risulti assente durante una o più attività di orientamento formativo, è necessario prevedere interventi di recupero individuale per assicurare il raggiungimento delle 30 ore, oppure è sufficiente che l’istituzione scolastica abbia garantito l’offerta formativa alla classe nel suo complesso?

Che cosa è l’orientamento formativo?

Secondo le Linee guida, i moduli di orientamento formativo non vanno intesi come il contenitore di una nuova disciplina o di una nuova attività educativa aggiuntiva e separata dalle altre. Questa previsione chiarisce che le proposte orientative non devono essere sganciate dall’ordinaria attività disciplinare e non rappresentano una materia a parte (come accade, ad esempio, per Educazione Civica). I moduli di orientamento vanno infatti intesi come uno strumento essenziale per aiutare gli studenti a fare sintesi unitaria, riflessiva e interdisciplinare della loro esperienza scolastica e formativa, in vista della costruzione in itinere del personale progetto di vita culturale e professionale, per sua natura sempre in evoluzione.

In sostanza, l’obiettivo è introdurre uno strumento metodologico e organizzativo finalizzato a rendere l’intero percorso formativo maggiormente orientativo. Le 30 ore rappresentano uno spazio strutturato entro cui accompagnare gli studenti in un processo che favorisca la consapevolezza delle competenze acquisite, dei propri interessi e delle proprie attitudini. In questa prospettiva, l’orientamento deve essere riconosciuto come un processo continuo e integrato nella didattica.

L’organizzazione è rimessa all’autonomia scolastica

Chiarita la funzione, le Linee guida rimettono all’autonomia scolastica la gestione organizzativa del monte orario richiesto. Le 30 ore non devono rigidamente essere programmate settimanalmente, ma è garantita ampia flessibilità alle singole istituzioni scolastiche, concentrando le attività anche solamente in alcuni periodi precisi dell’anno e organizzando liberamente laboratori o giornate dedicate. Lo stesso allegato al decreto ministeriale elenca alcuni esempi concreti di attività che possono essere fatte rientrare nelle 30 ore, tra cui:

  • laboratori per esperienze di peer tutoring: ideato principalmente nell’ottica di raccordo tra primo e secondo ciclo;
  • didattica laboratoriale con finalità orientativa;
  • iniziative di orientamento nella transizione tra istruzione e formazione secondaria e terziaria e lavoro;
  • laboratori di prodotto e di processo;
  • presentazione di dati sul mercato del lavoro.

Ad ogni modo, è lasciata ampia libertà di sperimentare, in modo tale da non inquadrare rigidamente le attività di orientamento in moduli preconfezionati.

Inoltre, sempre secondo le Linee guida, la progettazione didattica dei moduli di orientamento e la loro erogazione si realizzano anche attraverso collaborazioni che valorizzino l’orientamento come processo condiviso, reticolare, coprogettato con il territorio, con le scuole e le agenzie formative dei successivi gradi di istruzione e formazione, con gli ITS Academy, le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, il mercato del lavoro e le imprese, i servizi di orientamento promossi dagli enti locali e dalle regioni, i centri per l’impiego e tutti i servizi attivi sul territorio per accompagnare la transizione verso l’età adulta.

Chi individua materialmente i moduli di orientamento formativo?

Successivamente alle Linee Guida, è stata pubblicata la Nota ministeriale prot. n. 2790 dell’11/10/2023 che ha fornito ulteriori indicazioni operative.

In merito ai moduli di orientamento formativo, è il Collegio docenti l’organo competente a progettare i percorsi, da inserire all’interno del curricolo della scuola e da esplicitare nel Piano triennale dell’offerta formativa in fase di aggiornamento annuale del documento. Non si tratta, quindi, di iniziative estemporanee, ma di interventi strutturali, programmati e formalizzati nella pianificazione triennale dell’offerta formativa.

L’orientamento come elemento di natura didattica

La definizione dei moduli deve coinvolgere tutti i docenti del Consiglio di classe (o, se coinvolti, di più consigli di classe) e la loro attuazione dovrebbe vedere la più ampia partecipazione possibile del corpo docente, così da evitare che l’orientamento sia percepito come competenza di pochi o confinato a momenti specifici del percorso scolastico. Infatti, l’orientamento in questa accezione non deve essere più inteso come un segmento separato, bensì come un elemento di natura didattica. In questa prospettiva, ogni docente è chiamato a valorizzare metodologie ed esperienze che promuovano il protagonismo degli studenti, rendendo l’orientamento parte integrante dei processi di insegnamento-apprendimento. La documentazione delle ore corrispondenti ai moduli di orientamento formativo avviene all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze disponibile sulla piattaforma UNICA.

Le 30 ore curricolari nel triennio conclusivo delle scuole secondarie di secondo grado non vanno recuperate in caso di assenza da parte degli studenti

Come già anticipato in premessa, nelle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado le attività consistono in moduli curriculari di almeno 30 ore.

Ora, essendo le iniziative previste in orario curricolare, è altamente probabile che uno o più studenti possano assentarsi in concomitanza dell’attività calendarizzata. Per sciogliere i molteplici dubbi interpretativi sull’eventuale recupero delle assenze occorre partire da un dato normativo chiaro: né il DM n. 328/2022 né le relative Linee guida prevedono espressamente un obbligo di recupero individuale delle ore non frequentate. Anche la nota ministeriale 2790/2023 summenzionata non contiene alcuna previsione relativa al recupero delle lezioni non svolte. Lo svolgimento di almeno 30 ore configura, infatti, un obbligo organizzativo in capo alla scuola, chiamata a progettare, inserire nel curricolo e garantire lo svolgimento dei moduli di orientamento nel corso dell’anno. Non si tratta, invece, di un requisito quantitativo da certificare rigidamente per ciascun alunno, né di una soglia minima individuale la cui mancata frequenza comporti conseguenze formali analoghe a quelle previste, ad esempio, per i percorsi afferenti alla FSL (Formazione Scuola Lavoro) ai fini dell’ammissione all’Esame di Maturità.

Le attività di orientamento rientrano a pieno titolo nella programmazione curricolare e si collocano nell’ambito della normale frequenza scolastica. Ne consegue che l’eventuale assenza dello studente durante tali attività è disciplinata secondo le regole generali che governano ogni altra attività didattica: l’assenza viene registrata sul Registro elettronico e giustificata secondo le ordinarie procedure, senza che ciò determini automaticamente l’obbligo di attivare specifiche misure di recupero orario. Allo stato attuale, non esiste una disposizione che imponga formalmente né il recupero obbligatorio delle ore di orientamento non frequentate, né il raggiungimento individuale certificato delle 30 ore quale condizione per la validità dell’anno scolastico o per l’ammissione alla classe successiva.

L’autonomia delle singole scuole

Il fatto che non vi sia alcun obbligo di recupero non significa che l’orientamento possa essere trascurato. Se è vero che la normativa impone un dovere organizzativo solo ed esclusivamente per la scuola, è altrettanto vero che l’impianto pedagogico della riforma attribuisce centralità alla personalizzazione dei percorsi e alla costruzione progressiva del progetto di vita dello studente. In questa prospettiva, l’istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, può legittimamente prevedere modalità di riallineamento o di accompagnamento per gli studenti che abbiano perso parte delle attività: dalla messa a disposizione di materiali e documentazione, alla partecipazione ad attività alternative, fino a colloqui individuali con il docente tutor o con il docente orientatore. Si tratta, però, di scelte organizzative e didattiche rimesse all’autonomia della singola scuola, non di adempimenti imposti in modo vincolante da alcuna norma in vigore.

Non solo: va inoltre considerato che le attività di orientamento, proprio perché non si pongono come una disciplina autonoma bensì come una dimensione trasversale dell’azione didattica, non sempre sono riducibili a un conteggio esclusivamente aritmetico delle ore effettivamente frequentate. Molte delle esperienze orientative si intrecciano con la didattica ordinaria, con attività laboratoriali, con proposte alternative organizzate dai docenti tutor e dal docente orientatore di istituto, con momenti di riflessione guidata e con la documentazione nel portfolio dello studente. Tutte queste attività non possono essere considerate in modo rigido. Anche sotto questo profilo, dunque, appare coerente ritenere che l’obbligo riguardi la progettazione e l’attuazione del percorso da parte della scuola, e non la certificazione puntuale del monte ore individuale.

Conclusioni

Alla luce del quadro normativo vigente, non può affermarsi l’esistenza di un obbligo formale di recupero individuale delle 30 ore di orientamento in caso di assenza dello studente. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per ciascuna istituzione scolastica di disciplinare la materia nell’ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, adottando soluzioni che garantiscano coerenza con le finalità educative della riforma e attenzione ai bisogni formativi dei singoli alunni.

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