Ordini di servizio via Whatsapp: illegittimi
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Ordini di servizio tramite il canale Whatsapp, non sono legittimi
e il docente che non li rispetta non è sanzionabile.
Una docente, che non ha un rapporto idilliaco con il collaboratore del dirigente scolastico della sua scuola, ci chiede se è legittimo che tale collaboratore invia ordini di servizio tramite whatsapp di questo tenore: “Per il prossimo 12 dicembre, il tuo orario di servizio è stato modificato nel seguente modo: dalle ore 8 alle ore 11 sarai impegnato al Cinema Teatro Odeon dove accompagnerai la classe 3 B. Al termine della rappresentazione teatrale, dovrai accompagnare la classe a scuola, dove svolgerai la lezione dalle ore 12 alle 13, nella classe 4 B”. La suddetta docente precisa che il Consiglio di classe della 3 B non ha proposto nessuna attività didattica relativa alla rappresentazione teatrale e che lei non ha intenzione di eseguire tale ordine di servizio. L’insegnante vuole sapere se ci sono rischi di sanzione disciplinare, qualora non eseguisse l’ordine di servizio inviato, dal collaboratore del dirigente scolastico, tramite il canale whatsapp.
Comunicazioni tramite Whatsapp
Il dirigente scolastico o il suo collaboratore che per comodità, utilizza i canali whatsapp per comunicare le circolari, gli avvisi e le disposizioni ai docenti, pensando di non usare primariamente i canali ufficiali della scuola, come per esempio il Registro elettronico o la posta elettronica istituzionale, commette una illegittimità sul piano della divulgazione delle disposizioni di servizio. Una comunicazione inviata mezzo whatsapp, soprattutto se è un ordine di servizio e una modifica dell’orario settimanale del docente, non è legittimo sul piano della corretta procedura comunicativa.
Bisogna anche sottolineare che il docente non ha l’obbligo di usare Whatsapp per ricevere messaggi dalla scuola, per cui le eventuali riunioni convocate mezzo Whatsapp o ordini di servizio inviati tramite questo medesimo canale sono da definirsi illegittime.
Comunicazioni legittime e tracciabili
La docente ha tutto il diritto, soprattutto per il fatto che non esistono rapporti idilliaci con il collaboratore del ds, ad avere comunicazioni ufficiali, protocollate e tracciabili.
L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente, come per esempio un cambio dell’orario scolastico, un recupero di un’ora di permesso breve o una convocazione ufficiale in ufficio di presidenza, sono comunicazioni che devono essere recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.
Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.
I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate
Inoltre è importante sottolineare che l’art. 9, comma 2, del DPR 62 del 16 aprile 2013 dispone la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
Nessun rischio di sanzione disciplinare
Nel caso in specie non esistono i presupposti di un avvio di procedura disciplinare, infatti l’uscita a teatro della classe doveva essere decisa e verbalizzata in seno al Consiglio di classe, mentre invece si tratta di una iniziativa stabilita, in modo non del tutto regolare, da qualcuno che ha saltato la procedura di ascoltare al riguardo l’organo collegiale preposto alla programmazione didattica ed educativa. La comunicazione tramite whatsapp, senza ordini di servizio ufficiali e protocollati, è un’altra anomalia con chiari difetti di legittimità. Quindi qualora il docente decidesse di non accompagnare la classe a teatro e di svolgere il regolare servizio, secondo il proprio orario, a scuola, non potrebbe incorrere in nessun rischio sanzionatorio.
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