Il docente di sostegno non deve seguire l’alunno che cambia scuola
di Dario Catapano, Infoscuola24
La normativa nazionale non prevede questo obbligo. Il contratto del supplente resta valido fino alla scadenza
Una delle domande più frequenti che riceviamo riguarda il destino del docente di sostegno quando l’alunno con disabilità si trasferisce in un’altra scuola. La questione è delicata e coinvolge sia gli insegnanti precari che le famiglie. Facciamo chiarezza.
La regola generale
A livello nazionale, la normativa è chiara: il docente di sostegno è assegnato alla classe e alla scuola, non al singolo alunno. Questo principio, ribadito dalla giurisprudenza e dagli accordi di programma sull’inclusione, stabilisce che l’insegnante di sostegno è una risorsa dell’intera comunità scolastica, non un assistente personale dello studente.
Non esiste alcuna norma che imponga al docente di seguire l’alunno nel suo trasferimento. Il caso, semplicemente, non è disciplinato dalla legislazione nazionale e viene eventualmente gestito attraverso contrattazioni regionali o indicazioni degli Uffici Scolastici Regionali.
Cosa succede al contratto del supplente
Se l’alunno si trasferisce, il contratto del docente a tempo determinato – anche se su posto in deroga – non si estingue automaticamente. La prassi consolidata prevede che l’insegnante mantenga il proprio incarico fino alla scadenza naturale (30 giugno o 31 agosto) e venga utilizzato dalla scuola per altri alunni con disabilità o per attività di inclusione.
L’eventuale revoca del posto in deroga da parte dell’ufficio scolastico è un’ipotesi eccezionale, non la norma, e richiederebbe comunque una motivazione formale contestabile.
Le eccezioni regionali
Alcune regioni hanno previsto discipline specifiche. In Piemonte, ad esempio, il docente con rapporto 1:1 è tenuto a seguire l’alunno nell’ambito dello stesso comune o dei comuni limitrofi, “salvo comprovate e particolari condizioni”. In Puglia e Sicilia esistono accordi che riconoscono al docente di ruolo la possibilità di richiedere l’utilizzazione nella nuova scuola per garantire continuità.
Si tratta però di previsioni locali, che normalmente riguardano personale di ruolo e passano attraverso procedure formali di utilizzazione, non di automatismi.
La continuità didattica
Il recente DM 32/2025 affronta il tema della continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, ma riguarda esclusivamente la conferma sulla stessa sede per l’anno successivo, non il trasferimento insieme all’alunno in altre scuole.
Se famiglie e docenti desiderano garantire la continuità in caso di cambio di istituto, l’unica strada percorribile è costruire un’eventuale utilizzazione o nuova nomina, nel rispetto dell’organico e delle graduatorie. Non si tratta però di un diritto esigibile né di un obbligo per l’insegnante.
In sintesi: il docente di sostegno non è tenuto a seguire l’alunno che si trasferisce e conserva il proprio contratto presso la scuola di appartenenza.
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