Neoimmessi in ruolo 2025: anno di prova e formazione

Orizzonte Scuola

Docenti neoimmessi in ruolo 2025: anno di prova e formazione.
Chi deve svolgerlo, quali attività. Prima scadenza 31 ottobre.

 

Docenti neoimmessi in ruolo 2025/26: in attesa della annuale circolare di riferimento del Ministero dell’istruzione e del Merito forniamo le prime indicazioni sui giorni utili per il superamento e le attività necessarie.

Sommario

  • Chi deve svolgere l’anno di prova
  • Chi non deve svolgere l’anno di prova
  • Differenze tra chi consegue abilitazione entro 31 dicembre 2025 e chi deve attendere i nuovi corsi da 30 e 36 CFU
  • Docenti neoimmessi in ruolo 2025, dichiarazione dei servizi: ecco come fare. VIDEO
  • 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche
  • Nomina del docente tutor
  • Bilancio competenze entro secondo mese di attività (31 ottobre)
  • Orientarsi nell’anno di prova: webinar per docenti neoassunti. Webinar gratuito

 

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Chi deve svolgere l’anno di prova

Sono tenuti a svolgere l’anno di prova:

  • i docenti neoassunti 2025/26 con incarico a tempo indeterminato, ivi compresi vincitori dei concorsi PNRR1 e 2;
  • i docenti assunti a tempo indeterminato 2025/26 da concorso straordinario IRC
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
  • i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • i docenti assunti a tempo determinato da GPS sostegno art. 59 prima fascia ed elenco aggiuntivo DM 111/2024 e DM n. 119/2023 per cui sia stata disposta la proroga. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova sullo stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto al superamento della prova “lezione simulata”;
  • i docenti assunti da concorso straordinario bis
  • i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026 se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione

Chi non deve svolgere l’anno di prova

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Differenze tra chi consegue abilitazione entro 31 dicembre 2025 e chi deve attendere i nuovi corsi da 30 e 36 CFU

I docenti neoassunti da concorso PNRR1 e PNR2, che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025, avranno la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell’abilitazione e potranno iniziare l’anno di prova nel 2025/26.

Chi non rientra in questa previsione, dovrà attendere l’attivazione dei percorsi abilitanti appositi da 30 e 36 CFU per vincitori PNRR, che si concluderanno nell’estate 2026.

Per questi docenti la trasformazione del contratto avverrà a settembre 2026, data dalla quale partirà anche l’anno di prova e formazione. Qui le info sull’attivazione dei percorsi abilitanti dedicati

Docenti neoimmessi in ruolo 2025, dichiarazione dei servizi: ecco come fare. VIDEO

Devono presentare la dichiarazione dei servizi soltanto i lavoratori della scuola assunti a tempo indeterminato (docenti e ATA). La domanda va inoltrata entro 30 giorni dalla presa di servizio. Può inoltrarla anche chi è stato assunto dopo il 1° settembre, non c’è una scadenza prescrittiva.

La domanda è compilabile su Istanze Online e, in assenza di servizi, si invia “negativa”.

  • Per i docenti, periodi svolti come ATA non sono valutabili ai fini della ricostruzione di carriera. Per il personale ATA, anche il servizio svolto come docente è valutabile;
  • Le scuole comunali dell’infanzia sono inseribili, i servizi nelle scuole paritarie/parificate sono dichiarabili solo nei limiti previsti dalla normativa;
  • Servizi universitari, borse o dottorati possono essere inseriti, sarà poi la scuola a validare i periodi non riconoscibili ai fini della ricostruzione.

 

 

180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche

Il superamento dell’anno di prova per i neoassunti dipende dallo svolgimento del servizio effettivamente prestato per un minimo di 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

In caso contrario, l’interessato non potrà superare l’anno di prova (che verrà rinviato).

Rientrano:

  • nei 180 giorni di servizio tutte le attività legate al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, esami e scrutini, eccetto i giorni di congedo ordinario e straordinario, e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Nei giorni in esame rientra anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
  • nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Per i docenti con contratto di lavoro part-time, i 180 e i 120 giorni sono ridotti in proporzione all’orario di servizio svolto (le attività sono da svolgersi nella loro interezza).

Nomina del docente tutor

Come si legge nell’articolo 12 del DM 226/2022:

  • la designazione dei docenti tutor è di competenza del dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti;
  • il tutor deve appartenere alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova ovvero deve essere in possesso della relativa abilitazione;
  • nel caso in cui non sia possibile individuare il tutor secondo quanto detto sopra, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare. Leggi qui

Bilancio competenze entro secondo mese di attività (31 ottobre)

Ai sensi del Dm n. 226/2022, in attesa di ulteriori nuove indicazioni del Ministero, uno dei primi adempimenti è il BILANCIO delle COMPETENZE da parte del docente in formazione.

Non essendo ancora aperta la piattaforma Indire (ma lo stesso è avvenuto negli anni precedenti) è possibile predisporre il documento in formato cartaceo, secondo accordi predisposti con il Dirigente Scolastico.

N.B. L’articolo sarà aggiornato con le indicazioni provenienti dalla nuova nota del Ministero, quando sarà emanata per l’a.s. 2025/26.

 

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