Neoassunti, periodo di prova e congedo parentale
Periodo di prova docenti neoassunti: si può rinviare e poi svolgerlo in assegnazione. Info congedo parentale
La docente neoassunta in ruolo può rinviare l’anno di prova perché in congedo parentale e poi svolgerlo eventualmente in assegnazione provvisoria.
Infatti, fruendo del congedo parentale, non la collega riuscirà a cumulare i 180 giorni di effettivo servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento del medesimo anno di prova, ragion per cui il dirigente scolastico procederà al suddetto rinvio.
La stessa, inoltre, potrà presentare il prossimo a.s. domanda di assegnazione provvisoria, grazie alla deroga per il figlio minore di 16 anni ovvero per la condizione di disabilità personale. Senza deroghe non potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, in quanto soggetta al vincolo triennale di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/17. Qualora venisse soddisfatta nel movimento, infine, la lettrice potrà svolgere l’anno di prova in assegnazione.
Ricordiamo alla lettrice che:
- prima delle istanze di assegnazione, nel corso del prossimo anno scolastico, si potrà presentare anche domanda di trasferimento, sempre grazie alle deroghe (anche se in congedo parentale);
. - nel trasferimento e nell’assegnazione potrà fruire della precedenza per la condizione di disabilità personale (rientra nell’art. 21 oppure nell’art. 33/6 della L. 104/92).
Per completezza, forniamo di seguito le info principali sul congedo parentale di cui potrà fruire la lettrice.
Congedo parentale
Il congedo parentale, disciplinato dai decreti legislativi 151/2001, 80/2015 e 105/2022 (che ha modificato il decreto 151/2001), nonché dall’articolo 34 del CCNL 2019/21:
- spetta a tutto il personale in servizio, sia di ruolo che a tempo determinato (per tale personale il diritto a fruire del congedo si esercita entro i limiti della durata del rapporto di lavoro);
- può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino;
- può essere fruito a giorni interi oppure a ore;
- ha una durata complessiva di 10 mesi da ripartire tra i due genitori (i mesi salgono a 11, se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; gli 11 mesi sono inoltre riconosciuti al genitore solo);
- la richiesta, con la relativa documentazione, va presentata con un termine di preavviso di 5 giorni ovvero, in caso di particolari e comprovate situazioni personali, entro le 48 ore precedenti.
Quanto alla retribuzione, il D.lgs. n. 105/2022 ha innalzato da sei a nove – complessivamente per entrambi i genitori – i mesi di congedo parentale retribuiti al 30%, retribuzione che, in virtù dell’art. 34 del CCNL 19/21 (per il solo personale della scuola) e delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 217 e 218, L. 207/2024), è così percepita:
- primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino. Tali giorni dunque sono retribuiti per intero con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;
. - 2 mesi all’80% solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti dai 7 ai 12 anni sono, invece, retribuiti al 30%);
. - i restanti 6 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino.
Evidenziamo che:
- a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore;
- si arriva così in totale a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).
.