Neoassunti, chi deve fare il periodo di prova
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola
Docenti neoassunti 2025/26, chi chi è obbligato e chi no a svolgere il periodo di prova:
le categorie escluse. Obbligatorie 12 ore di peer to peer.
Con nota dell’11 dicembre 2025 il MIM ha chiarito la platea di personale docente che dovrà obbligatoriamente affrontare il percorso annuale di formazione e prova durante l’anno scolastico 2025-2026. L’obbligo, disciplinato dal Decreto del Ministro n. 226/2022, riguarda diverse casistiche di assunzione e progressione di carriera.
Il percorso, che include 50 ore di formazione, ha l’obiettivo di assicurare un efficace inserimento dei docenti nella comunità professionale, sostenendo il loro sviluppo.
Chi è obbligato a svolgere il periodo di prova
Sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- Docenti al primo anno con incarico a tempo indeterminato: rientrano in questa categoria tutti i docenti, inclusi quelli di religione cattolica (I.R.C.), che aspirano alla conferma in ruolo. Sono compresi i vincitori di concorso inizialmente assunti a tempo determinato e il cui contratto è stato trasformato a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione.
. - Docenti in caso di mancato superamento o ripetizione: chi non ha potuto completare il periodo di formazione e prova negli anni precedenti, chi ha richiesto la proroga, o chi non ha superato il test finale e la valutazione negativa l’anno precedente, è tenuto a ripeterlo. In caso di ripetizione, è obbligatoria anche la partecipazione alle connesse attività formative.
. - Docenti assunti a seguito di passaggio di ruolo: l’obbligo è esteso ai docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Si specifica che, se il passaggio avviene nella scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è sempre dovuto.
. - Assunzioni da procedure straordinarie e concorsi PNRR: sono inclusi i docenti assunti a tempo determinato tramite le procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. Rientrano inoltre i vincitori del concorso ordinario DPIT 2575/2023 e 3059/2024 (PNRR1 e PNRR 2) che conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025: per questi ultimi, l’anno di prova inizia dalla data di conseguimento dell’abilitazione. Anche i docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026 devono svolgere l’anno di prova, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
Obbligatorie 12 ore di peer to peer
Per tutti i soggetti obbligati, il superamento è subordinato al servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nell’anno scolastico, di cui almeno centoventi giorni dedicati ad attività didattiche, oltre al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso formativo.
Le categorie escluse dall’obbligo
Non devono, invece, svolgere il periodo di prova e formazione i docenti che:
- Hanno già superato la prova nello stesso grado: sono esonerati i docenti che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, indipendentemente dal fatto che fosse su posto comune o su posto di sostegno. Non rientrano in questa esclusione i docenti della scuola secondaria di secondo grado che passano da classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A.
- Rientro in precedente ruolo: coloro che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo in cui avevano già svolto positivamente il periodo di prova.
- Docenti già in ruolo con riserva: chi era già stato immesso in ruolo con riserva, ha superato positivamente l’anno di formazione e prova, ed è nuovamente assunto per il medesimo ordine o grado.
- Trasferimento di tipologia di posto o cattedra: sono esonerati i docenti che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa) nell’ambito dello stesso grado di istruzione, o coloro che hanno ottenuto il passaggio di cattedra all’interno del medesimo grado di scuola. L’esclusione vale anche per chi ha concluso positivamente la prova a seguito di una selezione finalizzata all’immissione in ruolo ed è successivamente immesso in ruolo su una classe di concorso dello stesso grado di scuola, ma tramite una diversa procedura selettiva.
Obbligatorie 12 ore di peer to peer
Il percorso di formazione e prova per i docenti neoassunti e per quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2025-2026, delineato con nota dell’11 dicembre 2025, include l’attività cruciale di peer to peer ed osservazione in classe. Questa fase, disciplinata dall’art. 9 del D.M. 226/2022, è fondamentale per promuovere l’osservazione reciproca dell’azione docente e per sostenere l’elaborazione delle competenze professionali.
L’attività di peer to peer rappresenta la terza delle quattro fasi distinte del percorso formativo e prevede un impegno minimo di 12 ore.
L’osservazione reciproca e il ruolo del tutor
Le 12 ore sono specificamente articolate in momenti di osservazione reciproca tra il docente tutor e il docente neoassunto. L’obiettivo è assicurare un efficace inserimento del neoassunto nella comunità professionale attraverso un riferimento professionale qualificato.
Il docente tutor riveste un ruolo determinante, accompagnando il docente in prova lungo l’intero percorso, con compiti di collaborazione, osservazione e supervisione professionale. Questa figura è centrale, soprattutto per coloro che intraprendono la professione docente per la prima volta, garantendo il collegamento con l’attività didattica sul campo.
Per garantire coerenza e pertinenza, il tutor viene individuato dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, e deve preferibilmente appartenere alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e, per quanto possibile, operare nel medesimo plesso del docente in prova. Inoltre, non è consentito assegnare a un tutor più di tre docenti neoassunti.
Metodologie e documentazione
Per rafforzare la qualità di questa fase, gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a organizzare apposite iniziative di formazione per i docenti tutor, concentrandosi sulla sperimentazione di strumenti operativi e metodologie di supervisione professionale. Tra queste metodologie si citano i criteri di osservazione reciproca in classe, la peer review, la documentazione didattica e il coaching.
Le attività di osservazione in classe sono documentate attraverso le schede di cui all’Allegato A, che hanno lo scopo di rilevare in modo oggettivo le dimensioni dell’azione didattica del docente neoassunto. Tali schede, debitamente compilate dal Dirigente scolastico e dal Tutor, confluiscono nella documentazione (insieme al portfolio professionale) messa a disposizione del Comitato di valutazione.
Il Dirigente scolastico, inoltre, è invitato a mantenere un contatto frequente con il tutor e a sostenere attivamente le attività formative. Al termine del percorso, la verifica dell’acquisizione delle competenze, a seguito dell’osservazione effettuata, è un elemento essenziale del test finale.

