NASpI 2025: le nuove nuove regole per dimissioni volontarie e requisiti contributivi
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Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dalla circolare INPS n. 98/2025.
A partire dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore significative modifiche alla NASpI, l’indennità di disoccupazione, per contrastare gli abusi e garantire un accesso più equo. Le novità, introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dettagliate nella circolare INPS n. 98/2025, riguardano principalmente i lavoratori che si dimettono volontariamente da un contratto a tempo indeterminato e si rioccupano per brevi periodi.
Dimissioni volontarie: cosa cambia?
Dal 2025, i lavoratori che si dimettono da un contratto a tempo indeterminato non potranno richiedere la NASpI se vengono riassunti e successivamente licenziati entro tre mesi. Tuttavia, questa restrizione non si applica se trascorrono almeno 12 mesi tra i due rapporti di lavoro o se il lavoratore ha maturato almeno 13 settimane di contributi effettivi dopo le dimissioni.
Requisiti contributivi aggiornati
Per accedere alla NASpI 2025, restano necessari almeno 13 settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni. Tuttavia, chi lascia volontariamente un lavoro a tempo indeterminato o lo conclude consensualmente potrà accedere all’indennità solo se ha maturato i contributi richiesti tra la data delle dimissioni e quella della successiva disoccupazione, oppure se è trascorso almeno un anno dalla cessazione del rapporto precedente.
Le eccezioni alla nuova normativa
La normativa prevede alcune eccezioni. Ad esempio, il diritto alla NASpI è garantito in caso di dimissioni per giusta causa, come il mancato pagamento dello stipendio o trasferimenti ingiustificati. Inoltre, le dimissioni durante il periodo protetto di maternità o paternità consentono comunque l’accesso all’indennità.
Calcolo e importo della NASpI
Le nuove regole non modificano il metodo di calcolo dell’importo della NASpI. L’indennità si basa sulla retribuzione percepita nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. La durata dell’erogazione resta pari alla metà delle settimane lavorate e contribuite nel periodo considerato.
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