Mobilità: l’abilitazione per il passaggio di cattedra/ruolo
Obiettivo scuola
Mobilità: abilitazione requisito per chiedere il passaggio di cattedra/ruolo ma non costituisce titolo valutabile.
Negli anni scorsi molti molti docenti hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso tramite i percorsi abilitanti da 60, 30 o 36 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023.
In particolare, i docenti già in possesso di altra abilitazione o della specializzazione sul sostegno hanno conseguito l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.
ABILITAZIONE, PASSAGGIO DI RUOLO\CATTEDRA E TRASFERIMENTO
L’abilitazione all’insegnamento costituisce condizione essenziale per poter chiedere la mobilità da una classe di concorso a un’altra o da un grado\ordine di scuola all’altro.
Esempio 1: docente di ruolo nella scuola primaria, ma in possesso di laurea in scienze dell’educazione che, se conseguita entro l’a.a. 2000/2001 permette di insegnare la classe di concorso A-18 senza ulteriori requisiti. Per poter richiedere il “passaggio di ruolo” è necessaria l’abilitazione all’insegnamento, conseguibile appunto tramite tali percorsi.
Esempio 2: docente laureato in Filologia Moderna (LM-14) di ruolo su sostegno nella scuola secondaria di II grado, ma privo di abilitazione su materia. Per poter chiedere il “trasferimento” su posto comune (cdc A-12) necessita, oltre che dei requisiti per l’accesso alla classe di concorso A-12, anche dell’abilitazione all’insegnamento conseguibile tramite i percorsi in parola.
N.B.: La possibilità di presentare domanda di mobilità richiede:
1) L’aver superato l’anno di prova nell’attuale ruolo di appartenenza
2) L’essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso richiesta
3) Non essere soggetti a vincoli (es: vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno).
L’unica eccezione è prevista per le classi di concorso ITP per le quali è sufficiente il possesso del titolo di studio (il diploma), anche in assenza di abilitazione all’insegnamento.
L’ABILITAZIONE NON COSTITUISCE TITOLO VALUTABILE
La tabella titoli della mobilità (per i trasferimenti e i passaggi di cattedra\ruolo) prevede la valutazione di alcuni titoli culturali.
- i diplomi di specializzazione post-laurea di durata almeno biennale (e gli equiparati corsi di perfezionamento biennali);
- i diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza;
- i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno nonché i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati;
- i diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), i diploma di laurea magistrale (specialistica), i diplomi accademici di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza;
- Il dottorato di ricerca.
L’ABILITAZIONE É VALUTABILE?
Molti docenti ci chiedono se l’abilitazione all’insegnamento rientri fra i titoli valutabili. La risposta è negativa.
L’abilitazione all’insegnamento (al pari del titolo di specializzazione sul sostegno) costituisce semplicemente requisito indispensabile per richiedere il trasferimento da posto sostegno a posto di comune e\o il passaggio di ruolo da un grado\ordine all’altro.
Non si tratta però di un titolo valutabile. Infatti nessuna voce fa specifico riferimento al titolo in questione. Inoltre la nota 11 bis alla tabella titoli inserita con riferimento ai diplomi di specializzazione, chiarisce che:
Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
In generale l’abilitazione non costituisce “titolo valutabile”, ma solo titolo che consente di “chiedere” il trasferimento\passaggio ad una certa classe di concorso.
É invece valutabile, ai sensi della voce A) della tabella A3 (Titoli generali) il superamento del concorso per l’accesso al ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.
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Il CCNI mobilità 2025/2028
