Mobilità, il ricongiungimento al coniuge e per i figli

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Mobilità 2026/2027, i punti per il ricongiungimento al coniuge e per i figli.
Nella mobilità professionale non ci sono le esigenze familiari.

 

La prossima finestra per la mobilità territoriale e professionale 2026-2027, dovrebbe essere aperta tra la fine di febbraio e massimo la seconda decade del mese di marzo 2026. Tra le varie sezioni da compilare nella domanda c’è quella delle “Esigenze di famiglia”.

Il ricongiungimento al coniuge

La tabella di valutazione per le esigenze di famiglia si limita al riconoscimento dei 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile e per i non coniugati ai figli o ai genitori. È importante sottolineare che, oltre al coniuge e la parte dell’unione civile, per il ricongiungimento è stato introdotto anche il convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n.76.

Punteggi per i figli

Per ogni figlio del docente di età fino ai sei anni, sono attribuiti 5 punti. Tale punteggio va attribuito per i figli che compiono sei anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Per ogni figlio del docente superiore ai sei anni e fino al compimento del diciottesimo anno entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, sono attribuiti 4 punti . Lo stesso punteggio di 4 punti va attribuito per ogni figlio anche se superiore ai 18 anni totalmente inabile a proficuo lavoro.

Mobilità professionale

Il docente che chiede invece un semplice passaggio di cattedra o di ruolo, non potrà in ogni caso inserire i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, e non potrà nemmeno avere conteggiato i punteggi riferibili a figli di età inferiore ai 6 o che abbiano un’età compresa fra i sei e i diciotto anni, o ancora i punti riferiti al comune dove si intende assistere un figlio o un genitore.

Per i passaggi cattedra e di ruolo niente punteggio per le esigenze di famiglia e le precedenze sono fortemente ridotte, infatti le uniche precedenze esprimibili nei passaggi di ruolo e cattedra sono quella prevista per i non vedenti (art. 3 L.28/3/91 N.120), quella prevista per i docenti emodializzati (art. 61 L.270/82), ed infine c’è anche la precedenza prevista per coloro che sono stati utilizzati nella classe di concorso richiesta.

Ma dove è scritto che il docente che chiede mobilità professionale, cioè passaggio di cattedra o di ruolo, non fruisce di punteggi relativi alle esigenze di famiglia? É chiaramente esplicitato nella tabella valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo, dove non esiste la parte riferita alle esigenze di famiglia, ma ci sono solo la tabella riferita all’anzianità del servizio e quella riferita ai titoli generali.

Condividi questa storia, scegli tu dove!