Mobilità docenti neoimmessi in ruolo da GPS, chiarimenti su vincolo triennale
Mobilità docenti, cosa dice il nuovo CCNI per il triennio 2022/25 a proposito dei docenti neoassunti da prima fascia GPS.
Luigi Rovelli
Mobilità docenti neo assunti dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il nuovo contratto per il triennio 2022/25, sottoscritto, almeno per ora, solamente da Cisl Scuola, prevede importanti novità in merito all’applicazione del vincolo triennale. La stessa Cisl Scuola ha pubblicato una FAQ all’interno della quale chiarisce la normativa riguardante i docenti che sono stati assunti la scorsa estate tramite scorrimento della prima fascia GPS, secondo quanto disposto dall’articolo 59 del Decreto Sostegni Bis.
Docenti neoassunti da prima fascia GPS, chiarimenti sul vincolo triennale
Secondo quanto previsto dal nuovo CCNI mobilità personale scolastico 2022/25, il docente neoassunto può presentare, durante il primo anno di immissione in ruolo, domanda di mobilità volontaria per ottenere la propria sede di titolarità.
Qualora il docente, invece, decida di rinunciare alla presentazione della domanda, scatterà automaticamente l’assegnazione della titolarità della sede su quella dell’immissione in ruolo e, pertanto, sarà soggetto al vincolo triennale su questa assegnazione.
Nel caso in cui, invece, il docente, dopo aver presentato domanda di mobilità volontaria, venga soddisfatto su una delle preferenze indicate nell’istanza, questi sarà soggetto al vincolo triennale sulla nuova sede. Nel caso in cui la domanda, invece, non trovi soddisfazione, la titolarità della sede verrà attribuita alla medesima sede di immissione in ruolo: anche in questa eventualità, sarà soggetto al vincolo triennale su quella sede.
Docenti assunti da prima fascia GPS
I docenti assunti la scorsa estate dalla prima fascia delle GPS non potranno, invece, presentare domanda di mobilità volontaria per il prossimo anno scolastico. Come è noto, infatti, prima di ottenere il ruolo (e di conseguenza poter sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato), dovranno superare l’anno di prova e l’esame disciplinare finale.
In considerazione del fatto che le operazioni di mobilità sono consentite solamente ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato, i neoassunti da GPS dovranno restare ancora nella stessa scuola per l’anno scolastico 2022/23: solamente l’anno successivo, ovvero nel 2023/24, potranno presentare domanda di mobilità, ovvero nel primo anno di servizio a tempo indeterminato.
FAQ Cisl Scuola
Cisl Scuola, infatti, ha spiegato questo aspetto: ‘I docenti assunti quest’anno in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 possono presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico?
No, ma non avrebbero potuto in ogni caso in quanto la loro assunzione è a tempo determinato (con contratto di supplenza annuale), mentre il CCNI sulla mobilità si applica solo al personale assunto a tempo indeterminato. Il personale in questione entrerà in ruolo (ancorché con retrodatazione al 1° settembre 2021), solo una volta superato l’anno di prova e la successiva prova selettiva. Anche per loro, comunque, si applicherà quanto prevede il CCNI: lo dice espressamente il testo sottoscritto’.