Mobilità 2022, quali operazioni precedono i trasferimenti?

Le tre fasi della mobilità 2022 sono precedute da altri movimenti che interessano casi particolari in cui si possono trovare i docenti.

Il personale scolastico attende l’Ordinanza Ministeriale che disciplinerà la mobilità 2022: in genere, docenti e ATA possono presentare domanda di trasferimento entro la prima metà di aprile, quindi a breve il Ministero dovrebbe dare le necessarie indicazioni in merito. Prima dei movimenti richiesti, tuttavia, avvengono altre operazioni che, di fatto, andranno ad incidere sul numero dei posti finali disponibili. Cerchiamo di fare chiarezza.

Le fasi della mobilità 2022

Come ogni anno, anche la mobilità 2022, sia territoriale che professionale, si svolgerà in tre fasi così come indica l’art. 6, comma 2 del CCNI e seguendo l’ordine qui indicato:

  • I fase: trasferimenti che avvengono dentro il comune;
  • II fase: trasferimenti tra comuni appartenenti alla stessa provincia;
  • III fase: trasferimenti tra province diverse e mobilità professionale.

Prima di queste fasi, però, avvengono altre operazioni che risultano ad esse propedeutiche e che quindi precedono tutti gli altri movimenti: si tratta di situazioni particolari che possono coinvolgere tutto il personale di ruolo che, per forza maggiore, necessita di acquisire o confermare la propria titolarità. Vediamo in ordine di quali movimenti si tratta.

Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate

Qualora in una scuola si verifica un dimensionamento, i docenti titolari hanno il diritto ad acquisire la titolarità nella nuova istituzione scolastica di confluenza prima dei movimenti della mobilità 2022. A stabilirlo è l’art. 18 del CCNI: ai fini di mantenere la continuità didattica, il personale interessato può presentare un’opzione per ottenere nuova titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio scolastico competente procederà con l’assegnazione di tale posto prima delle operazioni di mobilità. In caso di docenti soprannumerari scaturiti da un’unica graduatorie interna tra i vari istituti confluiti, questi avranno la precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto di dimensionamento.

Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo

Ai movimenti della mobilità 2022 precedono anche le operazioni per assegnare una sede di titolarità ai docenti che rientrano dal fuori ruolo: questi devono presentare domanda in una provincia di propria scelta per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza nel momento del collocamento fuori ruolo o in altra classe per cui possiede l’abilitazione.

Assegnazione alla scuole carcerarie

Alla mobilità 2022 precedono anche le assegnazioni di docenti che fanno richiesta di ricoprire i posti disponibili a tempo indeterminato nelle sedi carcerarie: questa richiesta annulla ulteriori domande di trasferimento presentate.

Assegnazione della sede al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria

L’art 3 comma3 del CCNI stabilisce che il Ministero dell’Istruzione può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria del personale scolastico a cui si applicano le speciali misure di sicurezza previste dalle leggi del 15 marzo 1991 n.82 e del 15 ottobre 2013 n. 119. L’assegnazione della sede precede i movimenti della mobilità 2022.

Rettifica di titolarità per i docenti di cui all’art. 3 comma 7

I docenti risultati soprannumerari per contrazione di organico o dimensionamento, hanno il diritto di riacquistare la cattedra nella scuola di precedente titolarità per sopraggiunte disponibilità anche in seguito alla mobilità: nel caso in cui abbiano ottenuto trasferimento in altra sede, potranno usufruire della rettifica di titolarità.

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