Maturità 2026, l’obbligo a fare il commissario

di Dario Catapano, Infoscuola24

Maturità 2026: Chi è obbligato a fare il commissario esterno? Regole e scadenze.

 

Dal Modello ES-1 alle esclusioni per Legge 104 e Sostegno: tutto quello che c’è da sapere sulle nomine delle commissioni d’esame

Con l’avvicinarsi degli esami di Maturità 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato le rigorose procedure per la formazione delle commissioni d’esame. La composizione prevede un presidente esterno, due commissari esterni e due interni per ogni classe.
Ma chi deve presentare obbligatoriamente il Modello ES-1? Chi può scegliere? E chi, invece, deve astenersi? Ecco una guida dettagliata basata sulle fonti ministeriali, utile per orientarsi nel labirinto normativo.

1. I docenti obbligati a presentare la domanda (I Commissari Esterni)

L’obbligo di presentare l’istanza di nomina come commissario esterno ricade su specifiche categorie del personale scolastico.
Sono tenuti a presentare la domanda:
  • I docenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi i docenti in anno di prova a seguito di passaggio di ruolo) in servizio negli istituti secondari di secondo grado statali. L’obbligo sussiste sia che insegnino in classi terminali sia in classi non terminali, purché le loro discipline rientrino tra quelle dell’ultimo anno o corrispondano alle classi di concorso assegnate ai commissari esterni. Se la materia insegnata non è tra quelle affidate agli esterni per l’anno in corso, si deve comunque compilare la domanda spuntando la casella “Codice della materia non presente negli allegati”.
  • I docenti con contratto a tempo determinato (fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche) che insegnano le medesime discipline, a patto che siano in possesso della specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento.

2. Chi ha la facoltà (ma non l’obbligo) di candidarsi

Esistono diverse categorie per cui la presentazione dell’istanza non è un obbligo, ma una libera scelta.
Hanno facoltà di presentare la domanda:
  • I docenti collocati a riposo (pensionati) da non più di tre anni.
  • I precari che negli ultimi tre anni hanno prestato servizio per almeno un anno (fino al termine delle lezioni) alle superiori, in possesso di abilitazione.
  • I docenti con contratto a tempo parziale (part-time) e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP).
  • I docenti che usufruiscono delle agevolazioni della Legge 104/1992 o con disabilità.
  • I docenti che godono di semidistacco o semiaspettativa sindacale. Questa condizione tramuta l’obbligo in facoltà per i sindacalisti.

3. Insegnanti di Sostegno: regole rigorose

Per i docenti di sostegno vigono regole molto precise. Essi hanno la facoltà di presentare l’istanza come commissari esterni o presidenti solo se in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, scatta un divieto assoluto: non possono presentare domanda se, durante l’anno scolastico in corso, hanno seguito candidati con disabilità che partecipano all’esame di Maturità. In questo caso, la loro presenza è obbligatoria accanto allo studente per garantirne l’assistenza durante l’esame.

4. Divieti assoluti: chi non può presentare domanda

La normativa individua “condizioni personali ostative” che precludono in modo assoluto l’incarico. Non possono presentare domanda:
  • Chi ha subìto condanne penali, procedimenti penali in corso, o sanzioni disciplinari (superiori al minimo) nell’ultimo biennio.
  • I docenti in aspettativa o assenti dal servizio, se il rientro è previsto dopo l’inizio degli esami, o assenti per almeno 90 giorni con rientro dopo il 30 aprile 2026.
  • I docenti in aspettativa o distacco sindacale totale.
  • I docenti statali autorizzati a insegnare contemporaneamente in istituti paritari.
  • Coloro che sono stati già designati come commissari interni dalla propria scuola.
Inoltre, per garantire l’imparzialità, non è possibile essere nominati nella propria scuola di servizio, nel proprio distretto (salvo eccezioni d’ufficio), nelle scuole in cui si è prestato servizio negli ultimi due anni, o dove si è già svolto il ruolo per due anni consecutivi nel biennio precedente.

5. Diventare Presidente di Commissione: obblighi e requisiti

Il ruolo di Presidente segue un iter a doppio binario. È fondamentale sapere che per ottenere la nomina bisogna prima chiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Presidenti (Modello ES-E) e, successivamente, confermare la disponibilità per l’anno in corso (Modello ES-1); saltare uno dei due passaggi esclude dalla procedura.

L’obbligo di presentare istanza come Presidente spetta unicamente ai Dirigenti Scolastici in serviziopreposti a istituti d’istruzione secondaria di secondo grado (inclusi convitti ed educandati).

 

Hanno invece la facoltà di candidarsi come Presidenti:

 

  • I Dirigenti Scolastici del primo ciclo (scuole primarie e medie).
  • I docenti delle scuole superiori con almeno 10 anni di servizio di ruolo (che includono anni prestati anche in altri gradi scolastici) se rientrano in una di queste condizioni: possesso di laurea almeno quadriennale/magistrale, aver svolto il ruolo di collaboratore del preside (vicepreside) per almeno un anno nell’ultimo triennio, aver svolto incarico di presidenza, essere nelle graduatorie di concorso per dirigenti, o anche solo avere 10 anni di ruolo.
  • I dirigenti e i docenti (con i requisiti) collocati a riposo da non più di 3 anni

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