Malattia dei docenti e ATA, i giorni a disposizione
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Malattia dei docenti e ata, il numero di giorni fruibili in un intero triennio per chi è di ruolo e per i precari.
Il personale di ruolo della scuola, sia esso docente o ata, ha un trattamento del computo dei giorni di malattia molto diverso rispetto il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno. Vediamo di capire quali sono le differenze e le relative norme.
Malattia per il personale di ruolo
Il comporto dei periodi di malattia è il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento. Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente. Per i docenti e il personale ata con contratto a tempo indeterminato, il tetto massimo del periodo di comporto per malattia è di 18 mesi ogni tre anni, dopo tale periodo, prima di attivarsi una procedura di licenziamento, c’è un ulteriore periodo di 18 mesi di assenza per malattia senza alcuna retribuzione per il docente.
Il CCNL scuola 2006/2009 specifica questo aspetto all’art.17, commi 1 e 2 e all’art.8 specifica che i primi 9 mesi di malattia sono retribuiti per intero, i successivi 3 mesi al 90% e altri 6 al 50%. Il calcolo del periodo di comporto viene fatto a ritroso a partire dall’ultimo episodio morboso e risalendo fino ai tre anni precedenti.
Malattia per i precari della scuola
I docenti e gli ata precari, con contratto a tempo determianto al 30 giugno o al 31 agosto, hanno diritto ad un massimo di 9 mesi di malattia in un triennio. Il primo mese al 100% della retribuzione, secondo e terzo mese al 50% della retribuzione, i successivi 6 mesi senza assegni.
I docenti e gli ata precari, con nomina del dirigente scolastico fino all’avente diritto o per supplenze brevi e saltuarie dalle graduatorie di Istituto, ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, e tale periodo è retribuito al 50%.
È utile sapere che le assenze per malattia del personale scolastico con contratto a tempo determinato vengono normate dall’art.35 del CCNL 2019-2021 e variano in base al contratto. Cè bisogno di sottolineare che le assenze dovute a gravi patologie, infortuni sul lavoro, cause di servizio, cure per invalidi e trattamenti termali, così come quelle per esami e visite specialistiche, seguono le stesse regole applicate al personale assunto con un contratto a tempo indeterminato.

