L’Intelligenza Artificiale a scuola: le Linee guida del MIM
di Laura Biarella, Altalex
Sommario:
- Obiettivi
- Contesto normativo internazionale
- Rischi e utilità
- Obblighi delle Istituzioni scolastiche
- Misure tecniche e organizzative
- Ruolo della piattaforma Unica
1. Obiettivi
Il documento adottato dal Ministero dell’Istruzione e Merito intende promuovere l’adozione cosciente e responsabile dell’IA, al contempo garantendo la piena compliant alle normative nazionali ed europee sulla protezione dei dati personali, etica e sicurezza.
Le Linee guida del Ministero rappresentano un esempio virtuoso di regolazione proattiva, dove si coniuga innovazione e tutela. L’introduzione dell’IA nella scuola non è solo una questione tecnica, ma un processo giuridico e culturale che richiede attenzione ai diritti fondamentali, alla trasparenza e alla responsabilità.
In un’epoca in cui l’educazione si confronta con le challenge della digitalizzazione, il documento offre un pattern replicabile anche in altri ambiti della pubblica amministrazione. Vi si evince infatti che l’IA è strumento e non fine, sostegno e non sostituzione, utilità e non minaccia.
2. Contesto normativo internazionale
Le Linee guida si inseriscono in un contesto giuridico complesso:
- Il Regolamento (UE) 2022/2065 (AI Act), che disciplina l’utilizzo dei sistemi di IA nell’Unione Europea, catalogandoli sulla base del livello di rischio (artt. 5–7; Allegato III);
- Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli artt. 5 (principi), 25 (privacy by design e by default), 35 (DPIA), 36 (consultazione preventiva), e 30 (registro dei trattamenti);
- Il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come novellato dal D.Lgs. 101/2018;
- La Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024–2026, adottata da AgID e dal Dipartimento per la trasformazione digitale;
- La Raccomandazione UNESCO sull’etica dell’IA (23 novembre 2021), con particolare riferimento alla Policy Area 8: Education and Research;
- Le Ethical Guidelines on the use of AI and data in teaching and learning for educators (Commissione Europea, 2022);
- Il d.d.l. n. 1146/2024 che reca “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, attualmente in fase di iter parlamentare.
3. Rischi e utilità
Il documento del MIM riconosce il potenziale trasformativo dell’IA nell’ambito scolastico, tuttavia ne sottolinea anche i rischi. Infatti, l’art. 5 dell’AI Act pone il divieto di alcune pratiche, quali:
- l’impiego di tecniche subliminali o manipolative;
- la classificazione sociale degli individui;
- la categorizzazione biometrica basata su dati sensibili;
- l’individuazione delle emozioni all’interno degli istituti scolastici, salvo eccezioni mediche o di sicurezza.
Nell’ambito dell’istruzione, i sistemi di IA sono considerati ad “alto” rischio ove impiegati al fine di:
- Determinare l’accesso o l’ammissione agli istituti;
- Valutare i risultati dell’apprendimento;
- Monitorare comportamenti durante le prove (AI Act, Allegato III; Considerando 56).
4. Obblighi delle Istituzioni scolastiche
Le scuole, quali “deployer” (art. 3, AI Act), sono tenute ad attenersi a una sequenza di contegni, tra i quali:
- impiegare i sistemi conformemente alle istruzioni del fornitore;
- assicurare la sorveglianza umana e la formazione del personale;
- eseguire una DPIA (art. 35 GDPR) e, per i sistemi ad alto rischio, una FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment, art. 27 AI Act);
- nominare Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e soggetti autorizzati (art. 29 GDPR; art. 2-quaterdecies Codice Privacy);
- diramare informative trasparenti agli interessati (artt. 13 – 14 GDPR), anche in linguaggio comprensibile ai minori (cfr. Vademecum “La scuola a prova di privacy”, Garante Privacy, 2023).
5. Misure tecniche e organizzative
Le Linee guida raccomandano l’adozione di misure di sicurezza adeguate (art. 32 GDPR), tra le quali si rammentano:
- Sistemi di age gate per estromettere utenti minorenni non autorizzati (Provv. Garante n. 114/2023 e n. 755/2024);
- Utilizzo di dati sintetici e Privacy-Enhancing Technologies (PET) per minimizzare i rischi;
- Monitoraggio continuo e update dei sistemi;
- Formazione del personale e degli studenti sull’uso etico dell’IA.
6. Ruolo della piattaforma Unica
Il MIM prevede l’utilizzo della piattaforma digitale Unica, che permette, oltre alla consultazione interattiva delle Linee guida, pure l’inserimento dei progetti IA da parte delle scuole.
È previsto il monitoraggio centralizzato da parte dello stesso Ministero, come anche la condivisione delle buone pratiche tra le istituzioni scolastiche.
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