L’insegnante di sostegno e l’assistenza all’alunno disabile

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola

L’insegnante di sostegno deve accompagnare l’alunno in bagno? Che cosa prevede la normativa

 

Da oltre 77 anni, La Tecnica della Scuola rappresenta un punto di riferimento informativo imprescindibile per il personale scolastico italiano, con un’attenzione costante e concreta verso i docenti. Oggi, però, è necessario alzare la voce su un problema che non può più essere ignorato: il grave ritardo nell’emissione della Carta del docente, introdotta nel 2015 con la Legge di riforma n. 107 e da dieci anni utilizzata ad inizio anno scolastico per aggiornare professionalmente la categoria grazie al suo supporto economico di 500 euro.

La problematica di chi deve accompagnare l’alunno disabile in bagno, o comunque chi deve provvedere alla sua assistenza igienica, crea spesso dei conflitti tra il personale nonostante la normativa e il CCNL/SCUOLA siano abbastanza chiari nel definire i compiti del personale scolastico e nell’assegnare i compiti al fine di garantire i diritti degli alunni disabili.

Diritti degli alunni disabili

La legge quadro 104 del 1992 afferma che la Repubblica non solo garantisce il rispetto della dignità umana e attraverso le sue istituzioni promuove la rimozione delle condizioni che impediscono lo sviluppo della persona umana.

In questo senso dispone che le istituzioni a ciò preposte, attuino interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e all’art. 13 comma 3 dispone l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili.

Distinzione dei compiti

Al fine di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione dei soggetti disabili, la normativa assegna in modo inequivocabile i compiti al personale scolastico al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni del soggetto disabile a livello formativo e igienico assistenziale, nella prospettiva di promuovere l’autonomia, la socialità e l’autodeterminazione dell’alunno disabile.

A livello formativo

L’insegnante di sostegno in quanto specializzato ha delle competenze specifiche a livello pedagogico e didattico volte a promuovere il loro processo inclusivo degli alunni disabili attraverso la creazione di un ambiente scolastico in cui la diversità non sia un ostacolo, ma una risorsa da potenziare e valorizzare.

Nell’esercizio delle sue funzioni, egli collabora in modo sinergico con il team dei docenti della classe, con i genitori e con tutti gli operatori interni ed esterni all’istituzione scuola, operando in team nel GLO (Gruppo Operativo per l’Inclusione) e nella stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato). Oltre a predisporre un ambiente scolastico in cui la diversità non sia considerata un ostacolo, ma una risorsa da potenziare e valorizzare.

A livello assistenziale

Il collaboratore scolastico, oltre a collaborare con i docenti nell’accoglienza e nella sorveglianza degli alunni durante tutto il tempo in cui sono presenti negli ambienti scolastici, deve prestare attenzione e aiuto ai soggetti disabili al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica. Nello specifico deve essere prestata assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Normativa di riferimento

L’art. 3 decreto 66 del 2017 nel trattare delle prestazioni e delle competenze delle istituzioni statali, al fine di garantire le prestazioni per l’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di ogni ordine e grado di scuola assegna ai collaboratori scolastici compiti di assistenza previsti dal profilo professionale.

CCNL/SCUOLA

Il compito di assistere gli alunni disabili da parte dei collaboratori, trova legittimazione nell’allegato A al CCNL/scuola del 2019/2021 e fra i compiti del collaboratore, al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, dispone che lo stesso debba prestare aiuto materiale non specialistico agli alunni con disabilità, non solo nell’accesso alle aree interne ed esterne alle strutture scolastiche, ma anche nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

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