Libera professione, la presa di posizione del CNOCDL
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Docenti e compatibilità con la libera professione, c’è una presa di posizione
da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
Una recente nota del 7 agosto 2025 da parte del Consiglio Nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, specifica, attraverso un’articolata spiegazione tecnica e normativa, che ai docenti di scuola è consentita, in base ad una specifica disposizione speciale, lo svolgimento di
attività libero professionali e, pertanto, tali docenti sono esclusi dalla disciplina generale delle incompatibilità stabilite dall’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici.
Dirigenti scolastici non autorizzano
Alcuni dirigenti scolastici, applicando l’art.53 del d.lgs. 165/2001, considerano la libera professione di alcuni consulenti del lavoro incompatibile con la professione docente, quindi non autorizzano al docente la possibilità di esercitare la libera professione. Addirittura tale limitazione viene applicata, da qualche dirigente scolastico, anche ai docenti che si trovano in regime di part time.
Nota del 7 agosto 2025 del CNOCDL
Come abbiamo su specificato, il 7 agosto 2025 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha emanato una nota che ha per oggetto: “Consulenti del Lavoro e compatibilità come docenti di scuola”.
La disciplina dei docenti di scuola, specifica la nota del CNOCDL, è dettata dal d.lgs. n. 297/1994, “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
Per tale personale, il comma 15 dell’art. 508 del citato decreto legislativodefinisce il regime delle incompatibilità.
Si tratta di un regime che stabilisce specifiche ipotesi di incompatibilità assoluta con lo svolgimento della funzione di docente (ed esempio con l’attività commerciale ed industriale), incompatibilità che possono essere superate solo in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
L’unica eccezione a tale rigoroso regime di incompatibilità, prevista dal comma 15 del citato art. 508, è la possibilità di esercitare la libera professione purché questa non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio, risulti coerente con l’insegnamento impartito e venga svolta previa autorizzazione del dirigente scolastico (in tal senso si è espresso anche il Dipartimento dell’Istruzione, con nota n. 1584 del 29 luglio 2005).
L’attività consentita al docente deve, dunque, essere riconducibile alla definizione giuridica di “professione intellettuale” di cui all’art. 2229 c.c., cioè alle professioni ordinistiche.
Dunque, per il docente, anche a tempo pieno, che voglia svolgere l’attività di libero professionista è sufficiente richiedere e ottenere una specifica autorizzazione da parte del Dirigente scolastico o direttore didattico.
Quindi, ai docenti di scuola è consentita, in base ad una specifica disposizione speciale, lo svolgimento di attività libero professionali e, pertanto, tali docenti sono esclusi dalla disciplina generale delle incompatibilità stabilite dall’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici.
Come esplicitamente stabilito dal richiamato art. 53, la disciplina speciale prevale su quella generale e, pertanto, i docenti di scuola possono svolgere attività libero professionale secondo la disciplina normativa loro applicabile.
In base a tale ricostruzione giuridica pubblicata dal CNOCDL, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro non può rifiutare l’iscrizione all’Albo ai docenti di scuola che abbiano ottenuto dal dirigente scolastico l’autorizzazione allo svolgimento della professione.
Si precisa, conclude la nota del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che l’iscrizione all’Albo deve essere consentita anche qualora il docente sia dipendente a tempo pieno, ciò proprio in ragione della specialità della norma che disciplina tale categoria di dipendenti pubblici.
Autorizzazioni negate e contenzioso
Alla luce della suddetta nota del CNOCDL , qualora il dirigente scolastico dovesse negare l’autorizzazione al libero professionista a svolgere la consulenza professionale, si aprirebbe necessariamente un contenzioso dal giudice del lavoro che potrebbe vedere soccombere l’Amministrazione e scoprire al contempo se la ricostruzione giuridica fatta dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro sarà confermata anche in sede giudiziaria con sentenze dei Tribunali del Lavoro.