Legge di bilancio: niente supplenti alla secondaria

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola

Legge di bilancio 2026: Divieto di nominare supplenti
per assenze fino a 10 giorni su posti comuni nelle scuole secondarie.

 

Il 23 dicembre del 2025, su richiesta di fiducia da parte del Governo, il Senato ha approvato la legge di bilancio per il 2026 con 110 voti a favore, 66 contrari e 2 astenuti; detta legge, in attesa che sia approvata alla Camera, per il settore scuola contiene pochi interventi ad eccezione di una maggiore rigorosità in merito alla procedura per la copertura delle supplenze brevi, fino a dieci giorni.

Copertura supplenze brevi scuola secondaria

Al fine di coprire le supplenze brevi, i dirigenti scolastici delle istituzioni secondarie di primo e secondo grado hanno l’obbligo, e non più la semplice facoltà, di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, la sostituzione dei docenti su posto comune, assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, con il personale dell’organico dell’autonomia. Fermo restante che un docente impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Copertura supplenze brevi docenti di sostegno

La norma prevista nella legge di bilancio precisa che per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno, il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e non l’obbligo, di ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni.

Copertura supplenze brevi scuola primaria

Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di posto comune nella scuola primaria, il dirigente scolastico ha la facoltà, e non l’obbligo, di ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi.

Monitoraggio delle supplenze

Il Ministero dell’istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, posti comuni e posti di sostegno e profilo professionale; delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione e delle spese per supplenze brevi e saltuarie, comunicandone i risultati al MEF entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.

Monitoraggio tramite il SIDI

In merito al monitoraggio il Ministero con la nota n. 6961 del 15 settembre 2025, ha comunicato alle istituzioni scolastiche di aver reso disponibile, all’interno del sistema informativo SIDI, il nuovo cruscotto “Supplenze brevi e saltuarie” al fine di rendere più agevole e trasparente l’attività di rilevazione, consultazione e analisi dei dati concernenti le supplenze brevi e saltuarie.

Destinazione dei risparmi

La disposizione della legge finanziaria dispone che gli eventuali risparmi di spesa riguardante l’anno scolastico in corso, possono essere destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto:

• Dell’andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie;
• Degli esiti del monitoraggio;
• Dei risultati dei Piani di analisi e valutazione della spesa.

 

 

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