Legge 104 e mobilità, diritto di precedenza al docente per assistenza al familiare

Mobilità personale docente 2022/23 e precedenza per assistenza al familiare (Legge 104/92): la pronuncia del Tribunale di Latina.

Mobilità docenti e applicazione del diritto di precedenza per assistenza al familiare (Legge 104/92), il Tribunale del Lavoro di Latina ha accolto due ricorsi cautelari (rg.2691 e 2682 del 29/08/2022) presentati dallo Studio Legale BFI (Buonamano-Fusco-Izzo): è stato, pertanto, disposto il riconoscimento della precedenza ex art. 33, comma 5, Legge N. 104/92 alle docenti così come richiesto in domanda di trasferimento dell’anno 2022-2023

Mobilità docenti e precedenza per assistenza al familiare: la pronuncia del Tribunale di Latina

L’Avvocato Antimo Buonamano dello Studio Legale BFI ha illustrato il caso in questione che ha riguardato due docenti in servizio presso istituti della provincia di Latina che avevano partecipato alla mobilità interprovinciale. Nella domanda, le ricorrenti avevano chiesto di accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’articolo 33 comma 3 e 5 Legge N. 104/92, indicando diversi comuni, scuole e province disposti secondo un ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.
Le docenti, visto il mancato riconoscimento della precedenza, si sono rivolte allo Studio Legale BFI, per proporre ricorso contro tale illegittima preclusione al diritto di assistenza.

Il giudice, nella risoluzione della controversia, ha richiamato la normativa di riferimento, ovvero la Legge n. 104 del 1992, la quale prevede che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità̀ umana ed i diritti di libertà della persona con disabilità e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società̀ (art. 1, lett. a). E che nell’ambito degli scopi prefissati dalla stessa legge sono previste particolari agevolazione, che rappresentano forme di intervento assistenziali riconosciute ai portatori di handicap, direttamente o indirettamente.

Il giudice, in particolare, ha rilevato che l’articolo 33, comma 5, Legge 104/1992 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona disabile in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

In conclusione, il Tribunale di Latina ha così disposto: “in accoglimento dell’istanza cautelare, va dichiarato in via provvisoria il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art. 33, co. 5, L. n° 104/92 relativamente alle operazioni di mobilità interprovinciale, e, per l’effetto, va ordinato al Ministero convenuto di assegnarla in una dei posti disponibili della Provincia di Caserta e/o comunque in una delle sedi di cui alla istanza di mobilità e secondo il relativo ordine di preferenza (salva la precedenza di altri soggetti eventualmente dotati di preferenza poziore ovvero, a parità di preferenza, di maggiore punteggio)”.

 

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