Legge 104, dal 2026 dieci ore annue in più di permesso

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola

Novità sulla legge 104, cosa cambia per le persone con disabilità grave
o lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croni.

 

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore importanti novità per le persone con disabilità grave.

Infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio scorso è stata pubblicata la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.

Tra le misure previste, segnaliamo all’articolo 2 l’introduzione di permessi specifici di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche.

Permessi per il dipendente

L’art. 2 prevede che i dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Permessi per i figli del dipendente

Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Disciplina prevista

Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

In proposito, il CCNL Scuola 2006/2009, all’art. 17, comma 9 (confermato dal CCNL 2019/2021), prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportino l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Quindi, in questo caso, non si applicano le decurtazioni retributive previste genericamente per le assenze per malattia del pubblico impiego.

Chi stabilisce la grave patologia

La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

La comunicazione di tali dati è finalizzata esclusivamente all’attribuzione del beneficio. Esiste comunque il divieto per gli Uffici competenti di diffondere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei dipendenti.

Entrata in vigore

Le nuove norme introdotte dalla Legge 106/2025 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

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