Le note disciplinari a scuola

di Rino Cimella, Orizzontescuola

Le note disciplinari agli studenti: generica, disciplinare, di classe.
Chi può inserirle sul Registro e quando. La normativa.

 

La nota disciplinare è un provvedimento formale adottato dal docente o dal Dirigente Scolastico nei confronti di uno studente per rilevare violazioni del Regolamento di istituto o comportamenti contrari alla convivenza civile, opportunamente iscritta nel registro della classe. Pur non essendo una sanzione disciplinare amministrativa in senso stretto, essa può incidere sulla valutazione del comportamento da parte del consiglio di classe in sede di scrutinio o servire come base di partenza per un provvedimento sanzionatorio (ad esempio ammonizione scritta o sospensione).

La corretta applicazione della stessa è da sempre oggetto di dubbi ed equivoci, alcuni addirittura risolti ricorrendo a sentenze giudiziarie. La portata della nota disciplinare, infatti, può incidere direttamente sul profilo dello studente interessato ed è dunque importante fare chiarezza onde evitare problemi non di poco conto.

Sommario
Esiste una definizione normativa di nota disciplinare?
Le note disciplinari si applicano in tutti i gradi scolastici?
Per quali violazioni può essere apposta una nota disciplinare?
Che cosa si intende per “principio di gradualità educativa”?
Che cos’è un richiamo verbale? Qual è la differenza tra annotazione e nota disciplinare?
Chi può mettere una nota disciplinare?
Un docente che non è in servizio nella classe può mettere una nota disciplinare?
La nota può essere inserita il giorno dopo o trascorso del tempo dall’evento accaduto?
Compresenza, potenziamento, sostituzioni orarie: in questi casi che cosa accade?
In caso di vigilanza agli intervalli?
Per i viaggi e le uscite?
I docenti di sostegno e gli ITP possono registrare note disciplinari?
Il Dirigente Scolastico può registrare una nota?
Il personale ATA può mettere note?
Il Dirigente Scolastico può modificare o cancellare note disciplinari?
E lo stesso docente può modificare successivamente una nota disciplinare?
Cosa deve contenere una nota disciplinare?
È obbligatorio informare la famiglia quando viene inserita una nota?
La famiglia e lo studente possono chiedere al docente spiegazioni in seguito alla registrazione di una nota disciplinare?
La famiglia dello studente può impugnare una nota disciplinare?
Dunque, la nota disciplinare ha valore sanzionatorio autonomo? Può abbassare automaticamente il voto di comportamento?
La nota può incidere sul voto delle discipline?
In caso di note plurime, la sospensione o altra sanzione disciplinare è automatica?
La c.d. “nota di classe” è legittima?
Si possono mettere note in attività extracurricolari (ad es. corsi di recupero o corsi PON)?
Qual è il vero valore della nota disciplinare?
Le norme
La giurisprudenza
Esiste una definizione normativa di nota disciplinare?
No. Non esiste alcuna definizione normativa di “nota disciplinare” nell’ordinamento scolastico italiano. Non è una categoria giuridica autonoma, ma una prassi scolastica, che la definisce come un provvedimento teso a rilevare violazioni del regolamento o comportamenti inappropriati.

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Le note disciplinari si applicano in tutti i gradi scolastici?
No, valgono per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Dal 2019 non sono più previste note disciplinari nella scuola primaria.

Per quali violazioni può essere apposta una nota disciplinare?
La nota disciplinare può essere apposta, a titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi:

comportamenti che denotino uno scarso rispetto verso i compagni, i docenti o il personale ATA;
disturbo della regolare lezione, nonostante i precedenti richiami verbali;
utilizzo di dispositivi elettronici non autorizzati;
mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
danneggiamento volontario del materiale e delle attrezzature scolastiche (ad esempio, scrivere o scarabocchiare sui banchi);
lasciare l’aula senza permesso del docente;
atteggiamento provocatorio o oppositivo;
utilizzo di un linguaggio volgare o comunque inadatto al contesto scolastico;
rifiuto reiterato di svolgere le attività didattiche;
comportamento minaccioso.
Che cosa si intende per “principio di gradualità educativa”?
A meno che non si tratti di episodi gravi, lesivi della dignità altrui o altamente pericolosi che richiedono sanzioni incisive senza passaggi intermedi, nel mondo della scuola si ricorre a proporzionalità e gradualità nell’intervento educativo.

Sotto questo profilo, dunque, non è ammesso il ricorso alla nota disciplinare alla prima violazione lieve del regolamento. Ciò, infatti, non avrebbe alcun senso educativo o pedagogico, oltre che porsi come molto debole dal punto di vista strettamente giuridico. La gradualità non tutela solamente lo studente, che così evita di ricevere sanzioni sproporzionate, ma anche e soprattutto i docenti e la scuola, rendendo l’azione disciplinare legittima e difendibile. In questo modo, infatti, si rafforza anche l’alleanza educativa con le famiglie e si riduce notevolmente il rischio di contenziosi.

Il discorso muta, come anticipato, in caso di fatti gravi. La Circolare ministeriale del 4 luglio 2008 precisa che: i comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa. L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Pertanto, al netto di quanto appena esposto, è corretto procedere in caso di prima violazione da parte dello studente con un richiamo verbale. In caso di reiterazione, si può ricorrere alla nota disciplinare.

Che cos’è un richiamo verbale? Qual è la differenza tra annotazione e nota disciplinare?
Come intuibile, un richiamo verbale è il primo strumento adottato dal docente in caso di mancanze disciplinari lievi da parte dello studente. L’azione è solamente orale (non vi sono tracce scritte), ha una funzione educativa e preventiva (quindi non sanzionatoria) e serve sostanzialmente a richiamare lo studente al rispetto delle regole. Non ha valore disciplinare, non produce effetti formali e non entra nel fascicolo personale dello studente. Proprio per questo è lo strumento da privilegiare nei casi di piccola entità, in linea con il principio di gradualità dell’azione educativa esposto in precedenza.

Sebbene sia diffusa la convinzione che si tratti di strumenti similari, l’annotazione (o nota generica) differisce dalla nota disciplinare in modo abbastanza netto. La prima, infatti, ha carattere comunicativo. Serve a documentare alcuni elementi (positivi o negativi) e a informare la famiglia. Pur essendo tracciata, non assume valore sanzionatorio. La seconda, invece, è un atto formale e deve essere motivata, proporzionata e coerente con il regolamento di istituto. La registrazione ufficiale nel registro elettronico può attivare ulteriori procedimenti disciplinari se il comportamento riportato è grave o reiterato. Può provocare conseguenze sul voto di comportamento deciso dal consiglio di classe in sede di scrutinio.

L’ammonizione scritta o la sospensione sono invece provvedimenti sanzionatori, che richiedono un’espressione collegiale e un procedimento più articolato.

Chi può mettere una nota disciplinare?
Sebbene vada ribadito che non esiste un organo competente per legge deputato all’apposizione della nota in quanto fattispecie non tipizzata, nella prassi ordinaria è il docente in servizio nella classe in cui si verifica un evento a poter inserire la nota disciplinare scritta, la quale:

descrive un fatto accaduto durante la propria attività didattica;
ha valore documentativo e informativo;
non richiede delibera collegiale.
Questi sono i tratti principali della nota disciplinare.
In primis, dunque, può essere apposta (di norma) solamente dal docente in servizio presso la classe assegnata in quell’ora, in virtù del principio generale sancito dall’art. 2048 c. 2 del Codice Civile. Va infatti ricordato che il “potere” di apporre note disciplinari discende dalla funzione educativa e di vigilanza del docente, e non da una competenza sanzionatoria. Secondariamente, è opportuno documentare l’accaduto senza ulteriori considerazioni personali. Quest’ultime, infatti, possono depotenziare la credibilità della stessa, oltre a non avere alcun valore concreto nella valutazione di eventuali provvedimenti sanzionatori. Infine, non è richiesta alcuna delibera collegiale: è il singolo docente a inserire direttamente per iscritto quanto rilevato.

Un docente che non è in servizio nella classe può mettere una nota disciplinare?
In linea di principio e in condizioni ordinarie, la risposta è negativa. Come spiegato poc’anzi, la nota può essere inserita solo da chi esercita, in quel momento, una funzione educativa e di vigilanza sulla classe. Questo aspetto è molto importante per sgombrare il campo da uno dei più grandi equivoci in materia.

Un docente che passa casualmente davanti alla classe, o che entra senza che sia stato assegnato alla stessa e che non ha alcun incarico su quella classe in quel determinato momento, non ha titolo ordinario per inserire una nota disciplinare. Ovviamente, nel caso dovesse riscontrare delle violazioni, è opportuno segnalare l’episodio al docente in servizio o informare il coordinatore di classe e/o il Dirigente Scolastico dell’accaduto (preferibilmente in forma scritta). Di norma, però, non può scrivere direttamente sul registro di classe in quanto la nota è un atto interno legato alla funzione docente sula classe. Una nota apposta senza titolo di servizio rischia di esporre la scuola a contestazioni formali e rilievi procedurali.

Come di consueto, esistono delle eccezioni, riconosciute dalla giurisprudenza amministrativa, che impongono di evitare letture eccessivamente rigide del principio appena richiamato.

Il Consiglio di Stato (sent. n. 715/2011) ha ritenuto legittima la nota apposta da un docente non insegnante nella classe, valorizzando il principio del rapporto organico anche di fatto, quando l’intervento avvenga nell’ambito dell’istituzione scolastica e, soprattutto, sia finalizzato all’accertamento di fatti di rilevanza disciplinare. Nel caso specifico, infatti, il docente aveva apposto una nota disciplinare a seguito di una circostanza segnalata da un’allieva (quale comportamento offensivo nei suoi confronti, posto in essere da un compagno di scuola), nonché la successiva ammissione del fatto da parte di quest’ultimo. Dunque, nel caso di specie, oltre alla gravità dell’episodio in questione, vi era stato un accertamento e il docente è stato conseguentemente investito di una funzione vicaria degli altri appartenenti al corpo insegnante di quest’ultimo, per un fatto posto alla sua diretta attenzione ed avvenuto all’interno della scuola.

La pronuncia, dunque, non introduce una legittimazione generalizzata (per intenderci: un docente non può andare in giro per la scuola e mettere note ovunque), ma esclude che il titolo formale sulla classe costituisca condizione indefettibile, ove il docente eserciti concretamente una funzione istituzionale riconducibile alla vigilanza e alla tutela dell’ordine scolastico, in relazione a fatti gravi, e in virtù del principio pubblicistico, finalizzato ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche nei confronti dei cittadini, che vengano a contatto con una pubblica amministrazione.

Inoltre, il Regolamento d’istituto, considerata l’ampiezza del principio di autonomia, può disciplinare diversamente su chi ha titolo per l’inserimento delle note disciplinari.

La nota può essere inserita il giorno dopo o trascorso del tempo dall’evento accaduto?
Non essendo regolata a livello normativo, non esiste un termine fissato legalmente per inserire le note disciplinari. Quindi, in via teorica, sarebbe anche possibile inserire una nota in un momento successivo rispetto all’avvenimento. Molto spesso, però, sono gli stessi regolamenti interni scolastici a vietare tale pratica, richiedendo l’apposizione della nota nello stesso giorno in cui il fatto è rilevato. Se non espressamente previsto, la prassi corretta prevede comunque l’inserimento in tempo reale o contestuale all’evento per garantire la tempestività della comunicazione alle famiglie.

Il principio della tempestività è richiamato nello Statuto delle studentesse e degli studenti in ambito valutativo (“lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva”), e per analogia è ipotizzabile che lo stesso possa essere adattato per le note disciplinari. Uno studente che commette una violazione del regolamento necessita di ricevere l’eventuale provvedimento non sanzionatorio in tempi consoni: per assurdo, immaginiamo che uno studente possa ricevere una nota disciplinare a distanza di settimane o mesi dall’evento. La sua efficacia sarebbe pressoché nulla.

Ma per quali ragioni potrebbe essere necessario attendere tempo prima di inserire una nota disciplinare? Ci possono essere banali ragioni tecniche (connessione temporaneamente assente), organizzative (ad esempio, uno studente commette la violazione al termine della lezione o durante l’intervallo: l’insegnante deve avere il tempo e la possibilità di accedere al Registro Elettronico e apporre la nota) oppure, nei casi più gravi, per documentare al meglio l’evento, evitando di scrivere di getto, ma riflettendo e cercando di esporre l’accaduto con il maggior grado di chiarezza possibile (caratteristica ritenuta fondamentale nell’applicazione della nota).

Compresenza, potenziamento, sostituzioni orarie: in questi casi che cosa accade?
Nel caso in cui il docente sia assegnato alla classe in compresenza, in attività di potenziamento o in sostituzioni orarie, esso è titolato alla registrazione di note disciplinari.

In caso di vigilanza agli intervalli?
La titolarità per la registrazione di note disciplinari è confermata anche nel caso dei docenti assegnati alla vigilanza negli intervalli: in caso rilevi una violazione, l’insegnante (anche se non appartenente alla classe) è legittimato ad apporre una nota disciplinare. Questo sempre in corretta applicazione della funzione di vigilanza menzionata più volte. Durante gli intervalli, infatti, se i docenti sono deputati al controllo generale di alcune aree, sono responsabili della vigilanza di tutti gli studenti che transitano nei luoghi assegnati. Pertanto, eventuali comportamenti scorretti possono giustificare l’applicazione della nota disciplinare direttamente da parte dell’insegnante adibito al controllo degli spazi e delle strutture scolastiche.

Per i viaggi e le uscite?
Analoghe previsioni valgono per i docenti accompagnatori in caso di viaggi di istruzione o uscite didattiche. In tutti questi casi il docente assume la piena responsabilità educativa e di vigilanza anche nei confronti degli studenti delle altre (eventuali) classi coinvolte e quindi può documentarne i comportamenti inadeguati osservati.

I docenti di sostegno e gli ITP possono registrare note disciplinari?
Sì. Essendo in compresenza, ne hanno pieno titolo, sempre nel rispetto della funzione educativa e di vigilanza loro attribuita. In particolare, il docente di sostegno è corresponsabile della classe insieme al collega curricolare. Anche in tal caso, è giusto sgombrare il campo da un’altra erronea convinzione secondo cui l’insegnante di sostegno potrebbe apporre note limitatamente agli studenti con PEI: egli è contitolare della classe.

Il Dirigente Scolastico può registrare una nota?
Inserire direttamente una “nota disciplinare sul registro” al posto del docente sarebbe proceduralmente improprio, salvo casi del tutto eccezionali e formalmente motivati. Il Dirigente può intervenire sul Registro, ma non con una nota in senso stretto. Può emanare richiami scritti formali, irrogare sanzioni disciplinari nei limiti previsti dal regolamento di istituto e attivare procedimenti disciplinari.

Il personale ATA può mettere note?
No, il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) non può mettere note disciplinari. Possono intervenire (così come i docenti) in caso di qualsiasi situazione di pericolo e segnalare verbalmente o per iscritto ai docenti in servizio, al DSGA o al Dirigente scolastico eventuali fatti ritenuti rilevanti, ma non possono apporre note disciplinari sul registro.

Il Dirigente Scolastico può modificare o cancellare note disciplinari?
Il Registro elettronico è un atto pubblico a tutti gli effetti e, in coerenza con l’art. 2700 del Codice Civile, a piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché (..) degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Dunque, il Dirigente Scolastico non può autonomamente modificare o cancellare eventuali note disciplinari apposte da un docente. Sul tema si è espresso anche il Consiglio di Stato con la medesima sentenza n. 715/2011 già menzionata precedentemente, sostenendo che la nota non era modificabile in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo, ivi compreso il dirigente scolastico, non presente al momento del fatto stesso e all’atto della relativa registrazione. Egli può, però, disporre annotazioni aggiuntive di contestualizzazione o, sempre come indicato nella sentenza, intervenire mediante l’avvio di un procedimento di verifica e riesame, al termine del quale evidenziare, con ulteriori annotazioni decise dal consiglio di classe, una diversa valutazione.

E lo stesso docente può modificare successivamente una nota disciplinare?
Neanche. La nota disciplinare è una registrazione di un fatto accaduto e, una volta inserita, fa parte del contenuto ufficiale del registro. Se il docente si accorge di un errore, deve scrivere una nota integrativa sul registro, specificando chiaramente che integra o rettifica la nota originaria. Non può mai eliminare o riscrivere la nota originale: l’atto deve rimanere intatto.

Cosa deve contenere una nota disciplinare?
La nota, naturalmente, deve essere motivata. Serve un riscontro concreto e documentabile, anche minimo, perché la nota possa avere valore istruttorio per eventuali provvedimenti successivi. Dunque, essa deve indicare il fatto contestato, la condotta dello studente (senza giudizi personali), specificare quando e dove è avvenuto l’evento e, soprattutto, deve essere chiara e sintetica.

È obbligatorio informare la famiglia quando viene inserita una nota?
L’informazione alla famiglia diventa necessaria solo se dalla nota deriva una sanzione disciplinare, come un’ammonizione o una sospensione. In tutti gli altri casi, è sufficiente che la famiglia rilevi l’accaduto mediante visualizzazione del Registro elettronico.

La famiglia e lo studente possono chiedere al docente spiegazioni in seguito alla registrazione di una nota disciplinare?
Sì. Questo diritto permette di comprendere la ragione della nota e di garantire che eventuali misure disciplinari siano proporzionate e giustificate.

La famiglia dello studente può impugnare una nota disciplinare?
Non esattamente. Come spiegato, la nota disciplinare non è una sanzione. In termini giuridici, è un atto endoprocedimentale, cioè facente parte dell’istruttoria di un procedimento. Nel caso in cui il consiglio di classe (o, nei casi più gravi, il Consiglio di Istituto) attivi una procedura sanzionatoria, allora la famiglia ha il diritto di impugnare quest’ultimo provvedimento (sospensioni, allontanamento dalla comunità scolastica ecc.). Pertanto, l’impugnazione è solo eventuale ed indiretta.

A seguito del provvedimento, la famiglia può contestare l’eventuale mancata gradualità, le violazioni di proporzionalità o carenze di motivazione della nota disciplinare, ma va ribadito che si tratta di un’azione successiva ad un procedimento post-nota disciplinare. Le medesime considerazioni possono valere se la nota incide in modo decisivo nella valutazione del comportamento.

Lo stesso Statuto delle studentesse e degli studenti non menziona la nota disciplinare tra i provvedimenti impugnabili. Infatti, per parlare di “sanzione” occorre sempre garantire il diritto alla difesa. Lo studente contestato formalmente deve essere messo nelle condizioni di difendersi. Inoltre, la sanzione ha una funzione afflittiva, oltre che educativa e riparativa. La nota, al contrario, non rispetta i requisiti formali richiesti per poter essere considerata tale.

Dunque, la nota disciplinare ha valore sanzionatorio autonomo? Può abbassare automaticamente il voto di comportamento?
No, alla luce di quanto esposto, la nota disciplinare presa singolarmente non ha un valore sanzionatorio proprio, ma può essere presupposto per una sanzione. L’automatismo nota-sanzione sarebbe elusivo degli artt. 3 e 4 del DPR 249/1998. Pertanto, il Regolamento d’istituto non può mai prevedere queste disposizioni perché sarebbero contrastanti con lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Anche sul voto di comportamento, è importante chiarire che la presenza di una o più note disciplinari non implica automaticamente l’abbassamento della valutazione. Si deve trattare sempre di una valutazione collegiale da parte del consiglio, che decide se e in che misura considerare le note nel voto attribuito.

La nota può incidere sul voto delle discipline?
No. La nota disciplinare ha valore solo, eventualmente, sul voto di comportamento, ma non può mai essere utilizzata come strumento di ricaduta sul profitto. Il voto in una disciplina si basa esclusivamente su conoscenze, abilità e competenze dello studente. È illegittimo attribuire punteggi o penalizzazioni sul voto sulla base di note disciplinari, perché questo violerebbe il principio di valutazione oggettiva.

Tra l’altro è espressamente previsto dall’art. 4 c. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti: nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In caso di note plurime, la sospensione o altra sanzione disciplinare è automatica?
No. L’automatismo non è consentito in quanto la valutazione per un eventuale provvedimento sanzionatorio deve essere elaborata in modo puntuale dal consiglio di classe (o dal Consiglio di Istituto) e non sulla base di un semplice calcolo numerico. Ovviamente, la reiterazione del comportamento inappropriato aumenta le possibilità di ricorrere ad una sanzione in quanto la frequenza delle scorrettezze diventa più alta.

La c.d. “nota di classe” è legittima?
Sì, ma ovviamente seguendo precise regole. L’episodio oggetto di nota deve riguardare tutti i componenti della classe e il fatto dev’essere concreto e documentabile. Il docente deve essere direttamente testimone o aver accertato che quanto accaduto coinvolga il gruppo nella sua interezza o, in alternativa, quando non riesca ad individuare l’autore o gli autori del gesto.

Ad esempio, immaginiamo che al rientro dall’intervallo un docente scopra che l’aula sia stata danneggiata. Se non emerge con chiarezza chi sia stato autore del fatto, il docente può segnalare l’accaduto apponendo una nota disciplinare di classe, utilizzando un linguaggio neutro e oggettivo e senza accusare in modo specifico qualcuno, scrivendo a titolo esemplificativo: “Il giorno X, durante l’intervallo, è stato riscontrato un danno alla parete dell’aula. L’autore non è stato individuato. La classe viene richiamata al rispetto delle strutture scolastiche”.

Questa tipologia di nota non può trasformarsi in punizione automatica per ciascuno studente. Serve sostanzialmente a registrare il fatto e richiamare la responsabilità collettiva, senza creare automatismi punitivi. Se successivamente si individua il colpevole, si può integrare la nota o registrare una nota individuale.

Si possono mettere note in attività extracurricolari (ad es. corsi di recupero o corsi PON)?
Valendo il medesimo principio, anche nelle attività extracurricolari è possibile apporre note disciplinari da parte del docente che tiene il corso. Non può essere apposta da docenti non coinvolti. Questa registrazione ha valore solamente per l’attività in questione, ma può essere riportata sul registro principale se previsto dal Regolamento di istituto. Può servire come base per eventuali provvedimenti se il comportamento persiste o è grave.

Qual è il vero valore della nota disciplinare?
La nota serve a registrare episodi disciplinari, non a punire direttamente lo studente. Va ribadito che la sua funzione principale è educativa, tenendo traccia dei comportamenti e fornendo elementi oggettivi per eventuali interventi successivi.

Le norme
DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti)
DPR 235/2007 (Modifica allo Statuto)
Circolare MIUR n. 3602 del 2008
D.M. 16 gennaio 2009, n. 5. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Legge 29 maggio 2017 , n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Legge al contrasto del bullismo n. 70/2024
Riferimenti giurisprudenziali

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 31 luglio 2007, n. 3039
TAR Puglia, Sez I, sent. 30 agosto 2007, n. 2054
TAR Veneto, Sez. III, sent. 10 novembre 2009, n. 2762
TAR Veneto, Sez. III, sent. 10 novembre 2009, n. 2762
TAR Campania, Sez. IV, sent. 25 novembre 2011, n.5578
TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sent. 10 novembre 2012, n. 772
Consiglio di Stato, Sez VI, sent. 04 dicembre 2012, n. 6211
Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 17 aprile 2013, n.3186
TAR Marche, Sez I, sent. 21 marzo 2014, n. 123
TAR Lombardia, Sez. III, sent. 04 giugno 2014, n. 1418
TAR Lazio, Latina, Sez. I, sent. 11 febbraio 2015, n. 134
TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, sent. 24 marzo 2015, n. 4506
TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, sent. 21 maggio 2015, n. 7350
TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, sent. 04 agosto 2015, n. 10664
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. 8 settembre 2016, n.800
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sent. 30 marzo 2017, n. 112
TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, sent. 12 giugno 2018, n. 6557
TAR Lombardia, Sez. III, sent. 13 giugno 2018, n. 1494
TAR Marche, Ancona, Sez. I, sent. 26 ottobre 2018, n. 695
TAR Lombardia, Sez III, sent. 4 novembre 2019, n. 2300
Consiglio di Stato, IV Sez., 22 giugno 2020, n.3556
TAR Umbria, Sez I, sent. 4 dicembre 2020, n. 553
TAR Campania, Sez. IV, sent. 26 gennaio 2021, n.529
TAR Campania, Sez I, sent. 19 luglio 2021, n.1774
TAR Campania, Sez IV, sent. 31 gennaio 2022, n.6491
TAR Puglia, Sez II, sent. 1 giugno 2022, n. 919
Consiglio di Stato, Sez.VII, sent. 18 luglio 2022, n.6140
TAR Sardegna, Sez I, sent. 16 settembre 2022, n. 612
TAR Campania, Sez IV, sent. 21 ottobre 2022, n.6491
TAR Umbria, Sez I, sent. 24 febbraio 2023, n. 90
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